Parere n. 1485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Levorato Maurizio contro il Comune di Romano D’Ezzelino, nei confronti del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, per l’annullamento: - del provvedimento prot.n.2022/14593-14551 - prat.n.10029 - datato 2 febbraio 2023 del dirigente del Settore III Urbanistica e gestione del territorio del Comune di Romano D’Ezzelino con cui è stata comunicata l’improcedibilità dell’istanza presentata al SUAP il 22 settembre 2022 ad oggetto “ampliamento accessorio e sistemazione pertinenza edificio residenziale da eseguirsi in via Alberico da Romano 22”; - del diniego di autorizzazione paesaggistica prot.n.2022/14552 - prat.n.10029 - datato 12 gennaio 2023 adottato dal responsabile del procedimento sulla domanda presentata al SUAP con codice identificativo LVRMRZ77P20B563F-22072022-1143 prot.n.0403347 del 22 settembre 2022; - del parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza all’autorizzazione paesaggistica; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, del parere negativo della Soprintendenza e del conseguente provvedimento comunale di improcedibilità dell’istanza edilizia relativa all’ampliamento di un accessorio e alla sistemazione della pertinenza di un edificio residenziale situato in area vincolata del Massiccio del Grappa.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il conseguente provvedimento di improcedibilità dell’istanza relativa a un intervento comprendente l’ampliamento dell’edificio per ricavare un ricovero automezzi, la realizzazione di un biolago-piscina mediante tre vasche su livelli differenti, con sbancamento e livellamento del declivio, nonché la sistemazione di un’area a orto. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto e inadeguatezza della motivazione, illogicità, irragionevolezza, perplessità ed errori di fatto, sostenendo che l’area, pur vincolata paesaggisticamente, sarebbe inserita in un contesto urbanizzato e che in altra località, soggetta al medesimo vincolo, sarebbe stata autorizzata la costruzione di una stalla più impattante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 3, comma 1, della legge n. 241/1990, delle garanzie partecipative, dell’art. 1, punto 15, del regolamento edilizio comunale e dell’art. 19, comma 1, delle NTO, contestando che il Comune avesse aggiunto autonome ragioni urbanistiche di diniego senza previo preavviso di rigetto e senza limitarsi a recepire il parere della Soprintendenza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Quanto alla disparità di trattamento, ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato l’identità o la comparabilità tra l’intervento richiesto e quello assentito nella diversa località di Lepore. Le due situazioni presentano caratteristiche orografiche e paesaggistiche differenti: l’area del ricorrente è di particolare pregio e lo sbancamento del pendio determinerebbe un’innaturale interruzione del quadro orografico e della vista d’insieme, mentre l’altra località è posta più in alto, in una zona più interna e meno visibile dalla pianura. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché ha evidenziato la modifica della morfologia e dell’assetto plano-altimetrico dei luoghi, l’inserimento di nuovi volumi, la creazione di un’ampia superficie piana incongrua e l’incoerenza del biolago-piscina rispetto al contesto paesaggistico. La valutazione paesaggistica, di natura tecnico-discrezionale, è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il Collegio ha inoltre escluso che il Comune dovesse limitarsi a recepire per relationem il parere negativo della Soprintendenza: l’amministrazione comunale deve svolgere un’autonoma valutazione del contrasto dell’intervento sia con i valori paesaggistici sia con le norme urbanistiche applicabili. Infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non ha assunto rilievo invalidante, poiché il contributo partecipativo del privato sarebbe stato irrilevante rispetto a una valutazione di compatibilità paesaggistica di natura tecnica e al dissenso negativo, motivato e tempestivo, della Soprintendenza, avente efficacia vincolante e impeditiva dell’approvazione del progetto.
Osservazioni
Primo motivo - Disparità di trattamento
La disparità di trattamento non è configurabile in assenza di prova dell’identità o della piena comparabilità tra le situazioni poste a confronto. Differenze nella conformazione orografica, nella visibilità e nella sensibilità paesaggistica delle aree giustificano valutazioni amministrative diverse.
Primo motivo - Motivazione del parere paesaggistico
Il parere della Soprintendenza è adeguatamente motivato quando individua concretamente le alterazioni della morfologia, dell’assetto plano-altimetrico e della percezione d’insieme dei luoghi, nonché l’incompatibilità dei nuovi manufatti con il contesto paesaggistico.
Primo motivo - Sindacato sulla discrezionalità tecnica
La valutazione paesaggistica della Soprintendenza, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione. Tali vizi non ricorrono quando il parere espone le premesse fattuali e l’iter logico della valutazione.
Secondo motivo - Autonoma valutazione comunale
Il Comune non può motivare il diniego edilizio esclusivamente per relationem al parere negativo della Soprintendenza, ma deve svolgere un’autonoma valutazione del contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici e con le norme urbanistiche locali.
Secondo motivo - Preavviso di rigetto e partecipazione
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’apporto partecipativo del privato sarebbe stato irrilevante rispetto a una valutazione tecnica di incompatibilità paesaggistica e a un parere negativo della Soprintendenza, motivato, tempestivo e vincolante.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, legge n. 241/1990
obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
La motivazione del parere paesaggistico e dei provvedimenti comunali è sufficiente quando consente di ricostruire le ragioni del contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici e con le norme urbanistiche applicabili.
art. 10-bis legge n. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non assume rilievo quando l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere su una valutazione tecnica vincolante e determinante.
art. 1, punto 15, regolamento edilizio comunale
La disposizione è richiamata dal Comune quale ulteriore parametro urbanistico-edilizio ostativo alla realizzazione dell’intervento.
art. 19, comma 1, NTO del Comune di Romano D’Ezzelino
La disposizione è richiamata quale ulteriore disciplina urbanistica incompatibile con l’intervento progettato.
decreto ministeriale 1° agosto 1985
Il decreto ha introdotto il vincolo paesaggistico sull’area interessata dall’intervento.
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il Collegio dichiara esaminate le questioni rilevanti ai fini della decisione, ritenendo non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La disparità di trattamento in materia paesaggistica richiede la dimostrazione di una sostanziale identità o comparabilità delle situazioni; la diversità della conformazione orografica, della visibilità e della sensibilità paesaggistica dei luoghi può giustificare decisioni differenti.
- Il parere della Soprintendenza è adeguatamente motivato quando individua le concrete trasformazioni morfologiche, plano-altimetriche e percettive derivanti dall’intervento e spiega la loro incompatibilità con i valori tutelati dal vincolo.
- Le valutazioni paesaggistiche della Soprintendenza costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione.
- Nel procedimento edilizio relativo a un’area vincolata, il Comune deve svolgere un’autonoma valutazione del contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica e con i valori paesaggistici, non potendo fondare il diniego esclusivamente per relationem sul parere negativo della Soprintendenza.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità del provvedimento quando, in ragione della natura tecnica e vincolante del dissenso paesaggistico, sia dimostrato che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
Diniego di autorizzazione paesaggistica per intervento edilizio sul Massiccio del Grappa
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal proprietario di un edificio residenziale contro il Comune di Romano D’Ezzelino, con la partecipazione del Ministero della cultura e della Soprintendenza competente. Sono stati impugnati il parere negativo della Soprintendenza, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il conseguente provvedimento di improcedibilità dell’istanza edilizia relativa all’ampliamento di un accessorio e alla sistemazione della pertinenza dell’edificio in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Premesse e contenuto dell’intervento
L’area è interessata dal vincolo paesaggistico introdotto con decreto ministeriale 1° agosto 1985. Il progetto prevedeva l’ampliamento dell’edificio esistente per ricavare un ricovero automezzi, la realizzazione di un biolago-piscina in cemento armato articolato in tre vasche su diversi livelli, mediante sbancamento e livellamento del declivio naturale, e la formazione di un piano da destinare a orto.
La Soprintendenza ha espresso parere negativo il 9 gennaio 2023. Il Comune ha quindi adottato il diniego di autorizzazione paesaggistica il 12 gennaio 2023 e ha dichiarato improcedibile l’istanza edilizia con provvedimento del 2 febbraio 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha articolato due ordini di censure:
- ha denunciato disparità di trattamento, sostenendo che in altra località sottoposta al medesimo vincolo sarebbe stata autorizzata una stalla ritenuta più impattante rispetto all’intervento progettato;
- ha contestato la motivazione del parere della Soprintendenza, deducendo illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria ed errori di fatto;
- ha lamentato la violazione degli artt. 10-bis e 3, comma 1, della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
- ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto limitarsi a recepire il parere negativo della Soprintendenza, senza aggiungere autonome ragioni di contrasto con il regolamento edilizio e con le NTO comunali.
Valutazione sulla disparità di trattamento
La Sezione ha escluso la comparabilità tra l’intervento del ricorrente e quello realizzato nella diversa località di Lepore. Il ricorrente non ha dimostrato l’identità delle situazioni. Inoltre, la relazione ministeriale ha evidenziato differenze rilevanti sotto il profilo orografico e paesaggistico.
La località Costalunga, ove si trova l’immobile del ricorrente, presenta particolare pregio orografico e maggiore visibilità dalla pianura. Lo sbancamento del pendio avrebbe prodotto un’evidente e innaturale interruzione del quadro orografico e della vista d’insieme. La località posta a confronto si trova invece a quota maggiore, in una porzione più interna e meno visibile del massiccio del Monte Grappa. La diversità dei contesti giustifica quindi valutazioni amministrative differenti.
Motivazione e discrezionalità tecnica della Soprintendenza
Il parere negativo della Soprintendenza è stato ritenuto adeguatamente motivato. Esso ha evidenziato che l’intervento avrebbe modificato la morfologia e l’assetto plano-altimetrico dei luoghi, inserito nuovi volumi e creato un’ampia superficie piana incongrua rispetto alle caratteristiche del sito. Anche il biolago-piscina è stato considerato una struttura avulsa e incoerente con il contesto paesaggistico.
La Sezione ha ribadito che la valutazione della Soprintendenza è espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato può riguardare soltanto vizi quali manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione. Nel caso concreto, il parere esponeva le premesse fattuali e l’iter logico seguito, individuando il contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici tutelati dal vincolo. Non sono stati pertanto ravvisati vizi di legittimità.
Autonoma valutazione del Comune
Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto limitarsi a recepire il parere negativo della Soprintendenza. Il diniego edilizio non può essere fondato esclusivamente per relationem sul parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
L’amministrazione comunale deve svolgere un’autonoma valutazione delle ragioni di effettivo contrasto e incompatibilità dell’intervento:
- con i valori paesaggistici della zona;
- con le disposizioni urbanistiche ed edilizie locali.
È quindi legittimo che il Comune abbia richiamato anche il contrasto con l’art. 1, punto 15, del regolamento edilizio comunale e con l’art. 19, comma 1, delle NTO.
Preavviso di rigetto e partecipazione procedimentale
La Sezione ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Nel caso concreto, il contributo partecipativo del privato sarebbe stato irrilevante rispetto alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
Il parere negativo della Soprintendenza era motivato e tempestivo e costituiva un dissenso di natura vincolante, idoneo a impedire l’approvazione del progetto. In tale contesto, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento né superare il giudizio tecnico di incompatibilità con il vincolo.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Restano quindi confermati il parere negativo della Soprintendenza, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il conseguente provvedimento di improcedibilità dell’istanza edilizia.
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