Sentenza n. 3980/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Consiglio di Classe della Classe 3AS - scienze umane, dell’Istituto Tecnico Sperimentale “-OMISSIS-” di Milano che all’esito dello scrutinio finale del 9/6/2026 dispone la non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe successiva con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe che ha disposto la non ammissione della studentessa alla classe successiva all’esito dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla valutazione scolastica e del Piano triennale dell’offerta formativa, nonché difetto di istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che l’insufficienza in fisica sarebbe emersa soltanto nelle ultime settimane dell’anno scolastico, in violazione dei principi di tempestività e trasparenza della valutazione, e che, senza tale insufficienza, la studentessa avrebbe riportato soltanto due insufficienze, con conseguente necessità di sospendere il giudizio. È stato inoltre valorizzato il rendimento positivo nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo, la partecipazione ad attività extracurriculari e il contesto problematico della classe. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’illegittima integrazione postuma della motivazione, sostenendo che il Consiglio di classe avrebbe deciso sulla base del solo dato numerico delle insufficienze senza considerare complessivamente il percorso scolastico.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla tempestività della valutazione in fisica, la documentazione dell’Amministrazione ha dimostrato che l’insufficienza era già stata rilevata nello scrutinio intermedio del 7 gennaio 2026, che la studentessa aveva sostenuto senza successo una prova di recupero il 29 gennaio, che nel pentamestre erano proseguite verifiche con esito inadeguato e che la famiglia era stata informata dell’esito negativo delle attività di recupero nel marzo 2026, dopo la correzione di un iniziale errore di comunicazione. L’istituto aveva inoltre attivato attività di recupero e la studentessa aveva sostenuto un’ulteriore prova orale il 29 maggio, anch’essa insufficiente. La concentrazione delle verifiche ordinarie nella parte finale dell’anno non ha quindi impedito la conoscenza delle carenze né privato l’alunna di concrete possibilità di recupero. Il TAR ha altresì rilevato che eventuali disfunzioni nell’organizzazione del recupero non incidono, di per sé, sulla legittimità della non ammissione quando questa si fondi sull’accertata insufficiente preparazione e sulla mancata maturazione necessaria al passaggio di classe. Quanto al difetto di motivazione, il verbale di scrutinio finale non si limitava al numero delle insufficienze, ma indicava l’estensione e profondità delle lacune, il loro rilievo rispetto alle competenze fondamentali per la prosecuzione degli studi, l’insuccesso delle attività di recupero, la persistente inadeguatezza della preparazione, la mancata evoluzione positiva e il numero delle discipline coinvolte. Il Consiglio aveva inoltre espressamente escluso la sussistenza delle condizioni per la sospensione del giudizio, dimostrando di avere considerato anche tale alternativa. La valutazione scolastica è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di difetto di istruttoria, motivazione apparente o manifesta illogicità, vizi non ravvisati nel caso concreto. Le relazioni successive dei docenti non hanno integrato postumamente la motivazione, poiché il verbale era già adeguatamente motivato e tali relazioni si limitavano a esplicitare e documentare elementi istruttori già acquisiti e valutati prima della deliberazione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata
Consente di definire il giudizio nel merito in camera di consiglio quando, previo avviso alle parti, il ricorso risulti manifestamente infondato.
artt. 1 e 4, commi 5 e 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni sulle regole della valutazione e dell’ammissione alla classe successiva; il TAR ha ritenuto non dimostrata la loro violazione.
art. 2 d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle garanzie riconosciute agli studenti; non è stata ravvisata una violazione nel procedimento di valutazione.
art. 1 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Richiamato quale fonte dei principi generali in materia di valutazione scolastica; il giudizio è stato ritenuto coerente con una valutazione complessiva del percorso e della preparazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del verbale di scrutinio finale, che esponeva le lacune, l’esito delle attività di recupero, la mancata evoluzione del percorso e l’esclusione della sospensione del giudizio.
Massime di principio
- La decisione di non ammissione alla classe successiva può fondarsi sulla valutazione complessiva della gravità, estensione e profondità delle lacune e della mancata maturazione necessaria al proseguimento degli studi; non è illegittima per il solo fatto che siano presenti più insufficienze né richiede l’automatica sospensione del giudizio.
- La concentrazione delle verifiche nella parte finale dell’anno scolastico non viola, di per sé, i principi di tempestività e trasparenza della valutazione quando lo studente e la famiglia siano stati previamente informati delle carenze, abbiano avuto accesso ad attività di recupero e abbiano potuto sostenere prove di verifica.
- La valutazione del Consiglio di classe sulla gravità delle lacune e sull’idoneità dello studente a proseguire il percorso di studi costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per difetto di istruttoria, motivazione apparente o manifesta illogicità.
- È adeguatamente motivata la non ammissione quando il verbale di scrutinio non si limiti al dato numerico delle insufficienze, ma esponga la natura delle lacune, la loro incidenza sulle competenze fondamentali, l’esito negativo del recupero, la mancata evoluzione dell’apprendimento e le ragioni per cui non ricorrono le condizioni per sospendere il giudizio.
- Le relazioni dei docenti successive alla deliberazione non costituiscono integrazione postuma della motivazione se si limitano a esplicitare e documentare elementi istruttori già acquisiti e valutati dal Consiglio di classe prima dell’adozione dell’atto, purché il verbale originario sia già autonomamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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