Ordinanza n. 559/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 0350190/2024 del 6.11.2024 a mezzo della quale la SA ha opposto diniego all’istanza di compensazione del 9.10.2024 inoltrata ai sensi dell’art. 26, comma 6 ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 dall’Impresa Cavalli Salvatore in relazione alla procedura di gara per l’appalto DI ME_29570 Messina “Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampilieri”- CIG n. 94304773CF; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente; - del silenzio – diniego serbato dall’Amministrazione in merito alla diffida inoltrata con nota del 13.11.2024 dalla ricorrente, a mezzo della quale si invitava e diffidava la SA all’adozione di tutti gli atti necessari al pagamento delle somme precedentemente richieste a titolo di compensazione. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto dell’Impresa Cavalli Salvatore a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la Committente ha opposto diniego E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione a corrispondere alla odierna ricorrente l’importo vantato E, COMUNQUE, PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CAVALLI E PER LA CONDANNA del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana a risarcire i danni subiti dall’Impresa Cavalli Salvatore per effetto dei provvedimenti gravati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di compensazione per l'adeguamento dei prezzi contrattuali e successivo silenzio-diniego sulla diffida al pagamento
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla stazione appaltante all'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, relativa a un appalto di lavori per la riduzione del rischio alluvioni e la sistemazione dell'alveo di torrenti. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego serbato sulla diffida successiva, chiedendo l'accertamento del diritto alla corresponsione delle somme richieste a titolo di compensazione, la condanna dell'amministrazione al pagamento e, in subordine o comunque, l'accertamento del diritto e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti gravati. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il meccanismo di adeguamento del prezzo previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 possa configurarsi come automatico, fondato su parametri legislativamente determinati e privo di discrezionalità amministrativa tanto nell'an quanto nel quantum.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso né la questione di giurisdizione. Ha sottoposto alle parti, in particolare alla ricorrente, il possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla natura automatica e vincolata del meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione, riservando la decisione a una successiva camera di consiglio da tenersi senza la presenza delle parti. Non è stata adottata alcuna statuizione sul pagamento, sul risarcimento o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 26, comma 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50
meccanismo di adeguamento del prezzo oggetto dell'istanza di parte ricorrente
Il Collegio ha prospettato che l'adeguamento previsto dalla norma abbia natura automatica e sia ancorato a parametri legislativamente predeterminati, senza margini di discrezionalità della pubblica amministrazione né quanto all'an né quanto al quantum; da ciò potrebbe derivare la giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando una pretesa di adeguamento del prezzo contrattuale è disciplinata da un meccanismo automatico fondato su parametri legislativamente predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa né sull'an né sul quantum, può configurarsi una posizione di diritto soggettivo e conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione rilevato d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre la questione alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando la decisione a una successiva camera di consiglio.
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