Cassazione Civile, Ordinanza n. 02957/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali sostenendo di avere conseguito la laurea in medicina e di essersi iscritti, prima del 1991 salvo una di loro nel 1993, a scuole di specializzazione senza ricevere alcuna remunerazione. Deducevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di garantire un'adeguata retribuzione agli specializzandi, mentre l'Italia aveva dato attuazione solo tardiva e parziale con la legge n. 257 del 1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti censuravano la decisione di primo grado per avere fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, sostenendo l'erroneità di tale dies a quo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348-ter, quarto comma, c.p.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei fatti di causa dei primi due gradi e dei motivi di appello, indicazione assente nel ricorso esaminato. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche perché contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sul compenso ai medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, quando sia stato proposto dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, deve contenere l'esposizione dei fatti di causa e dei motivi del gravame; in difetto, è inammissibile.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve esporre in modo completo i fatti di causa, inclusi quelli dei gradi di merito, e in particolare i motivi dell'appello rilevanti ai fini del controllo di legittimità.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura non si confronta con un orientamento consolidato della Corte che regola la questione.
direttiva 75/362/CEE
È richiamata come fonte europea che imponeva il riconoscimento di una adeguata remunerazione ai medici specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
È richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE quale fonte europea oggetto di tardiva e parziale trasposizione.
direttiva 82/76/CEE
È indicata come direttiva modificativa che rafforzava l'obbligo di previsione di una adeguata retribuzione per gli specializzandi.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come atto di attuazione solo tardiva e parziale delle direttive europee in materia di specializzazione medica.
legge 19 ottobre 1999, n. 370
Il suo art. 11 è richiamato quale base del consolidato orientamento sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di primo grado resa dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, la parte ricorrente deve indicare compiutamente i fatti di causa relativi a entrambi i gradi di merito e riportare i motivi di appello; la mancanza di tale esposizione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La censura in cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato e costante sulla questione decisa.
- In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che costituisce il riferimento per l'attivazione della pretesa risarcitoria.
- Quando il giudizio di legittimità si conclude con inammissibilità del ricorso e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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