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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33745/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a Siviero. La Procura sosteneva che la sospensione riconosciuta con la sentenza del 8/4/2022 (divenuta irrevocabile il 6/12/2024) costituiva in realtà la terza sospensione già ottenuta dalla Siviero (precedenti: sentenza 1997 e decreto penale 10/6/2022) e pertanto era illegittima per contrasto con gli artt. 163, 164, 167, 168 cod. pen. e con le norme sullo scioglimento degli effetti delle condanne. In particolare il ricorrente deduceva che il decreto penale del 10/6/2022 non poteva essere considerato estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5 c.p.p. (perché la pena pecuniaria non sarebbe stata effettivamente pagata a causa della sospensione) e che la modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che richiede il pagamento della pena pecuniaria per l'estinzione avrebbe impedito di considerare quel precedente estinto, rendendo preclusa la concessione della successiva sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La Corte ha confermato che l'art. 460, comma 5 c.p.p. costituisce una causa di estinzione del reato di natura sostanziale, la cui applicazione non può essere resa più sfavorevole al reo da norme successive per effetto del principio di irretroattività della legge penale più severa. Ne consegue che gli effetti estintivi dell'art. 460, comma 5, si producono dopo la formazione del giudicato e non possono essere retroattivamente preclusi da una modifica normativa intervenuta successivamente se ciò aggravasse la posizione dell'imputato. Inoltre la Corte ha confermato i limiti del sindacato del giudice dell'esecuzione: la revoca in sede esecutiva è possibile nei casi di revoca 'di diritto' previsti dall'art. 168 cod. pen. (commi primo e terzo) e solo quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Alla luce dell'esame dei certificati del casellario e delle date di irrevocabilità, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso l'esistenza di una causa di revoca e ha quindi confermato l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La norma disciplina la revoca della sospensione condizionale; la Corte ricorda che la revoca in sede esecutiva è limitata ai casi di revoca 'di diritto' previsti dal primo e dal terzo comma e può essere esperita dal giudice dell'esecuzione solo quando la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Fissa le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte valuta la presenza o meno di tali cause al momento in cui i giudici di cognizione si sono pronunciati e sottolinea che la revoca in executivis è possibile solo per cause ostative che erano ignote al giudice di cognizione.

  • art. 460 cod. proc. pen., comma 5

    Considerata dalla Corte una causa di estinzione del reato di natura sostanziale (simile all'art. 167 c.p.), i suoi effetti incidono sulla sanzione e sugli effetti penali e si producono dopo la formazione del giudicato; trattandosi di norma sostanziale, non è possibile applicare retroattivamente una modifica che peggiori la posizione dell'imputato.

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato come parametro comparativo: disciplina cause di estinzione e i loro effetti; la Corte distingue l'art. 460 c.p.p. come causa di estinzione con finalità deflattiva ma con natura sostanziale analoga.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norma collegata in tema di estinzione degli effetti penali; la Corte richiama l'analogia e i principi applicati all'art. 460 c.p.p. e l'effetto dell'estinzione dei precedenti sul diritto a successive sospensioni condizionali.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 28, comma 1, lett. b), n.2, punto c))

    La modifica ha introdotto (dal 30/12/2022) il requisito del pagamento della pena pecuniaria per l'operatività dell'art. 460, comma 5 c.p.p.; la Corte però ha affermato che tale modifica non può essere applicata retroattivamente quando renderebbe più grave la posizione dell'imputato rispetto al regime vigente al momento della formazione del giudicato.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del sindacato del giudice dell'esecuzione: l'intervento del giudice dell'esecuzione in tema di revoca della sospensione è circoscritto ai casi previsti dalla legge (revoca di diritto) e alla verifica documentale delle cause ostative.

Massime di principio

  • La revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale è ammessa limitatamente ai casi di revoca 'di diritto' previsti dall'art. 168 c.p.; il giudice dell'esecuzione interviene soprattutto quando la causa ostativa era ignota al giudice di cognizione.
  • L'art. 460, comma 5, c.p.p. è una causa di estinzione di natura sostanziale: i suoi effetti si producono dopo la formazione del giudicato e non possono essere neutralizzati retroattivamente da norme successive che aggravino la posizione dell'imputato.
  • Per valutare la legittimità di una nuova sospensione condizionale occorre controllare le date di irrevocabilità dei provvedimenti precedenti: ciò che conta è lo stato degli effetti al momento in cui il giudice di cognizione si è pronunciato.
  • La modifica normativa che introduce requisiti aggiuntivi per l'estinzione (es. pagamento della pena pecuniaria) non può svantaggiare il reo con riferimento a situazioni già definite con giudicato quando l'applicazione retroattiva sarebbe più gravosa.
  • Il decreto penale di condanna può determinare estinzione degli effetti ai sensi dell'art. 460 c.p.p., ma l'accertamento dell'estinzione richiede il rispetto dei termini e delle condizioni di legge e, in caso di dubbio, va verificata la formazione del giudicato e la data di estinzione.
  • Il potere del giudice d'appello in materia di sospensione non è sostitutivo rispetto alla linea di impugnazione: se il motivo ostativo non è stato dedotto in sede di impugnazione, il giudice d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione in luogo del giudice dell'esecuzione.
  • In situazioni analoghe, è cruciale acquisire e verificare il certificato del casellario e le date precise (commissione del reato, data del provvedimento, data di irrevocabilità) per determinare se sussistono cause ostative o efficaci estinzioni.

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