Cassazione Civile, Ordinanza n. 14541/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per canoni di locazione non pagati relativi a un immobile ad uso non abitativo. Il credito veniva fatto discendere da una transazione intervenuta per definire un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice delegato aveva escluso il credito ritenendolo non provato, anche per mancanza di data certa opponibile al fallimento sia del decreto ingiuntivo sia della scrittura transattiva. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito, valorizzando la definitività del decreto ingiuntivo e ritenendo il credito prededucibile in quanto sorto in pendenza di una procedura concorsuale e strumentale al soddisfacimento dei creditori. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi due contestavano, sotto il profilo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti dell’opposizione allo stato passivo, che il Tribunale avesse fondato la decisione su un titolo non adeguatamente dedotto; il terzo denunciava motivazione apparente sull’ammontare ammesso; il quarto e il quinto contestavano la motivazione e la sussistenza della prededuzione, sostenendo che il credito non fosse né occasionale né funzionale ai fini del concordato precedente. La creditrice ha resistito e proposto ricorso incidentale subordinato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse comunque entrato nel thema decidendum dell’opposizione allo stato passivo e che la motivazione sull’importo ammesso non fosse apparente. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, affermando che la prededuzione non può essere riconosciuta automaticamente ai crediti sorti nella fase di esecuzione di un concordato preventivo già chiuso e che, nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo apodittico senza spiegare la concreta funzionalità del credito rispetto al piano concordatario e all’interesse dei creditori. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplina l’opposizione allo stato passivo, utilizzata come sede di verifica dell’ammissione del credito.
art. 99 l. fall.
l’opposizione allo stato passivo è trattata come mezzo di impugnazione, ma il giudice può esaminare questioni connesse implicitamente dedotte o comunque investite dalle difese.
art. 111 l. fall.
la prededuzione richiede non solo che il credito sia sorto in pendenza della procedura, ma anche la sua funzionalità rispetto alle finalità della procedura concorsuale; non basta la mera insorgenza temporale del credito durante il concordato.
art. 101 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel motivo sul vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide su una questione tacitamente compresa o logicamente connessa alle domande proposte.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio processuale dedotto, senza una autonoma affermazione decisoria distinta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del ricorso per denunciare nullità processuali e motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è apparente quando non consente il controllo sul ragionamento decisorio; non basta un mero difetto di sufficienza.
art. 654 c.p.c.
la Corte dà rilievo, nel riepilogo dei fatti, alla questione della superfluità della declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo dopo l’estinzione dell’opposizione, ma non fonda su ciò la decisione finale.
art. 181 l. fall.
la chiusura del concordato preventivo esclude che, nella successiva procedura fallimentare, i crediti sorti nella fase di esecuzione possano beneficiare automaticamente della prededuzione.
art. 163 l. fall.
viene richiamato nel principio giurisprudenziale citato dalla Corte in tema di ammissione al concordato e funzionalità del credito.
art. 161 l. fall.
indica il momento della domanda di concordato rispetto al quale va valutata la funzionalità della prestazione ai fini della prededuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice fonda la decisione su un documento o su un titolo già implicitamente compreso nel thema decidendum o comunque richiamato dalle difese e dalla documentazione prodotta.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta sintetica o non condivisibile.
- La prededuzione dei crediti sorti in pendenza di un concordato preventivo non discende automaticamente dal solo dato temporale della loro insorgenza: occorre accertare, con giudizio ex ante, la concreta funzionalità della prestazione alle finalità della procedura e all’interesse dei creditori.
- Quando il concordato è già chiuso ed è poi aperto il fallimento, i crediti maturati nella fase di esecuzione non beneficiano di per sé della prededuzione in funzione; serve una specifica verifica della loro inerenza al piano e della utilità per la procedura.
- In sede di legittimità, la censura sulla prededuzione è fondata se il giudice di merito si limita ad affermazioni astratte e apodittiche, senza spiegare perché il credito fosse concretamente strumentale alla realizzazione del piano concordatario.
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