Sentenza n. 651/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 619/2025 del 29 settembre 2025, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 14 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 619/2025, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari di corrispondere Euro 19.732,40, oltre interessi e spese del procedimento. Il decreto era divenuto definitivamente esecutivo il 14 novembre 2025 per mancata opposizione. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora in caso di ulteriore inadempimento. L'azienda intimata, regolarmente notificata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inadempimento dell'Azienda sanitaria rispetto al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Ha ordinato all'amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza Euro 19.732,40, gli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese liquidate nel procedimento monitorio, comprensive degli accessori indicati nel decreto. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, dalla nomina del commissario ad acta e dalla fissazione della penalità di mora, avvertendo che tali misure potranno essere adottate in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, con addebito dei relativi costi all'amministrazione. Ha condannato l'Azienda al pagamento di Euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, per le spese del giudizio di ottemperanza. In ragione della reiterata inerzia dell'amministrazione, già riscontrata in analoghi giudizi, ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo rimasto ineseguito.
art. 4 d.lgs. 231/2002
È richiamato quale fondamento degli interessi moratori dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento.
art. 5 d.lgs. 231/2002
È richiamato insieme all'art. 4 quale disciplina degli interessi moratori spettanti sul credito rimasto insoddisfatto.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, può ordinare a un'amministrazione di dare esecuzione a un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e rimasto ineseguito.
- L'ordine di pagamento può comprendere sia la sorte capitale sia gli interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfacimento, oltre alle spese riconosciute nel titolo esecutivo.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora non sono necessariamente disposte al primo accertamento dell'inadempimento, potendo il giudice assegnare previamente un termine ultimativo e riservare l'adozione di tali misure all'eventuale ulteriore mancata esecuzione.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziari può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni relative a possibili profili di responsabilità erariale.
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