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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40562/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di ormeggio relativo a un posto barca/gestione portuale. Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per crediti asseritamente dovuti dall'utilizzatore del servizio; l'ingiunto aveva proposto opposizione e, in primo grado, era stato condannato al pagamento in favore della società opposta quale mandataria/capogruppo dell'ATI. In appello, l'opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo che fosse competente il Giudice di pace di Messina in base a una clausola contrattuale. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato la competenza del Giudice di pace di Messina. Le società soccombenti hanno quindi proposto regolamento di competenza articolando tre motivi: 1) omesso esame e violazione dell'art. 21 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avrebbe considerato l'asserita incompetenza per materia del Giudice di pace di Novara di Sicilia, con pretesa riconducibilità per analogia del contratto di ormeggio alla locazione; 2) violazione di varie norme processuali e dell'art. 1183 c.c., sostenendo che la clausola sul foro di Messina non fosse una deroga convenzionale ma una mera riaffermazione del foro legale vigente al momento della stipula, prima dell'istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; 3) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la clausola di competenza era stata pattuita da soggetti diversi dalle parti dell'odierna causa e fosse quindi inopponibile alle parti attuali. Le società hanno inoltre contestato la validità della procura speciale per il regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di procura speciale, affermando che il difensore munito di procura per il giudizio di merito può proporre istanza di regolamento di competenza salvo espresso divieto nel mandato, poiché il regolamento è un incidente del processo di merito. Nel merito ha respinto tutti e tre i motivi: ha escluso che il contratto di ormeggio fosse assimilabile alla locazione; ha ritenuto che la clausola contrattuale indicasse chiaramente un foro convenzionale di Messina e non una semplice conferma del foro legale; ha infine affermato che la diversità soggettiva tra stipulanti originari e parti attuali era irrilevante, perché il cessionario del contratto e la società subentrata nella gestione del porto avevano assunto le rispettive posizioni contrattuali comprensive della clausola sul foro. Conseguentemente, ha dichiarato la competenza territoriale del Giudice di pace di Messina in primo grado, condannando le ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale per il giudizio di merito abilita, salvo espresso divieto, anche a proporre regolamento di competenza; non occorre una procura distinta se il mandato non lo esclude in modo inequivoco.

  • art. 47, comma 1, c.p.c.

    È norma speciale che consente il regolamento di competenza come incidente del giudizio di merito e prevale sulla regola generale dell'art. 83, comma 4, c.p.c.

  • art. 83, comma 4, c.p.c.

    La regola della presunzione di conferimento della procura per un solo grado non impedisce, nel regolamento di competenza, il conferimento implicito della legittimazione al difensore di merito.

  • art. 21 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di incompetenza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché priva di interesse e perché il contratto non era riconducibile per analogia alla locazione.

  • artt. 18, 20, 28 e 29 c.p.c.

    Richiamati per contestare la competenza territoriale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola come foro convenzionale derogatorio.

  • art. 1183 c.c.

    Invocato unitamente alle norme processuali per sostenere la tesi della competenza legale; la Corte ha escluso tale lettura alla luce del tenore letterale della clausola.

  • art. 1 e 2 della legge n. 246/91

    Richiamati per sostenere la tesi dell'assetto di competenza vigente al momento della stipula; la Corte li ha ritenuti inconducenti rispetto alla chiara clausola convenzionale.

  • art. 1 e 17 della legge n. 374/91

    Richiamati per la competenza del giudice di pace; la Corte ha confermato la competenza territoriale del Giudice di pace di Messina.

  • allegata tabella A della legge n. 374/91

    Richiamata dai ricorrenti; la Corte non ha accolto la lettura proposta e ha mantenuto ferma la competenza territoriale individuata dal contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza, il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito può proporre l'istanza senza necessità di una procura ad hoc, salvo che il mandato lo escluda espressamente e inequivocamente.
  • La qualificazione di un contratto atipico non può essere forzata per analogia entro uno schema tipico diverso quando il contenuto negoziale non sia stato adeguatamente dimostrato; la diversa struttura dell'accordo impedisce assimilazioni automatiche ai fini della competenza.
  • Una clausola che individua espressamente un determinato foro deve essere interpretata, in via ordinaria, come pattuizione di foro convenzionale derogatorio, se il tenore letterale è univoco; non può essere degradata a mera conferma del foro legale senza un chiaro dato testuale.
  • La diversità soggettiva tra le parti originarie del contratto e quelle del giudizio non esclude di per sé l'efficacia della clausola di competenza quando vi sia successione nel rapporto contrattuale o nel complesso delle posizioni soggettive trasferite.
  • Chi ha originariamente adito un determinato giudice non ha interesse a censurare, in appello o in cassazione, l'omessa pronuncia su un'eccezione di incompetenza che contraddice la scelta processuale da lui stesso compiuta, salvo specifiche circostanze incompatibili non dedotte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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