Cassazione Penale, Sentenza n. 7224/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare disposta il 21/06/2012 per il reato contestato a capo B (concorso esterno in associazione mafiosa, art. 110, 416-bis c.p.). Il Riela lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto ostativa la colpa grave ex art. 314 c.p.p., fondando tale conclusione su condotte concernenti la gestione di società (truffa, intestazione fittizia) non oggetto della misura cautelare e su colloqui carcerari con il fratello; inoltre evidenziava la propria collaborazione nelle indagini e la revoca del sequestro di alcune aziende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il giudice della riparazione può compiere una valutazione autonoma dei fatti con parametri diversi dal giudizio penale e rilevare la sussistenza di una colpa grave che abbia indotto in errore l'Autorità cautelare. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che, richiamando elementi accertati in sede di merito, ha individuato plurimi fatti concreti: il ruolo significativo del Riela nella gestione di società fittiziamente intestate e finalizzate a svuotare le imprese di famiglia, i frequenti rapporti e l'esecuzione di direttive dal fratello detenuto finalizzate alla gestione dei rapporti con esponenti mafiosi. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a configurare una colpa grave ostativa al ristoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma richiamata nella descrizione del reato complessivo (concorso di persone); utilizzata per inquadrare l'imputazione originaria ma non oggetto diretto del giudizio di riparazione.
art. 416-bis c.p. (commi 1, 3, 4 e 6)
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa: indicata come titolo di accusa per il capo B da cui era scaturita la misura cautelare; la valutazione dei fatti collegati a tale reato è stata utilizzata dalla Corte della riparazione per valutare la gravità della condotta del richiedente.
art. 303 c.p.p.
Richiamato per ricordare la revoca della misura cautelare in data 14/10/2014 per decorrenza dei termini di fase; contesto fattuale ma non ostativo alla valutazione della colpa grave.
art. 314 c.p.p.
Norma centrale: disciplina l'esclusione della riparazione per ingiusta detenzione quando ricorra colpa grave del detenuto. La Corte ha ritenuto che, sulla base di fatti concreti e accertati in sede di merito, la condotta del ricorrente integrasse colpa grave ostativa alla riparazione.
art. 2-ter, legge 31/05/1965 n. 565
Norma sulla confisca; citata in relazione ad un provvedimento di confisca definitiva sulle società del gruppo Riela, ad indicare il quadro fattuale della gestione societaria contestata.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Principio richiamato: il giudice della riparazione può valutare autonomamente i fatti con parametri diversi dal processo penale e deve fondare la decisione su fatti concreti, non su mere supposizioni; utilizzato dalla Corte per legittimare il suo esame e la configurazione della colpa grave.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) e altre pronunce citate
Richiamate a supporto del principio secondo cui le spese processuali della parte pubblica possono non essere compensate se la memoria non ha effettivamente contrastato i motivi di ricorso; in questo caso la Corte ha ritenuto non liquidabili le spese del Ministero per tale motivo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione ha autonomia valutativa rispetto al processo penale: può ritenere ostativa la colpa grave anche quando l'imputato è stato assolto nel merito.
- Per escludere la riparazione il giudice deve indicare fatti concreti e precisi (non mere supposizioni) che dimostrino una negligenza macroscopica o comportamento idoneo a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
- Comportamenti di gestione di imprese usate per drenare risorse, intestazioni fittizie e rapporti persistenti con soggetti ritenuti di contiguità mafiosa sono elementi rilevanti ai fini dell'art. 314 c.p.p. e possono far prevalere l'ostatività della colpa grave.
- La collaborazione iniziale con gli inquirenti o la revoca di misure cautelari/sequestri non sono di per sé idonee a escludere la responsabilità colposa: rilevano i fatti concreti e la valutazione ex ante del giudice della riparazione.
- In ricorso contro l'ordinanza di riparazione è necessario un contraddittorio motivato e specifico: deduzioni generiche o una mera diversa lettura dei fatti sono insufficienti per superare il vaglio di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →