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Sentenza

Sentenza n. 1984/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ha comunicato alla ricorrente “…la chiusura del procedimento di recupero, con il recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del Reg.(CE) 809/2014 per un importo definitivo pari ad € 340.856,75 a cui occorre aggiungere gli interessi di legge calcolati in € 32.082,97 […]”.

Giustizia amministrativa202502013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura del procedimento di recupero di contributi agricoli indebitamente percepiti, per € 340.856,75 oltre € 32.082,97 di interessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ARPEA aveva avviato il recupero delle somme percepite dalla ricorrente in relazione a domande di contributo presentate dal 2016 al 2023. Dopo le osservazioni procedimentali della beneficiaria, l’Agenzia ha disposto la restituzione integrale delle somme, fondandosi sulla condanna penale per truffa ai danni dell’amministrazione erogatrice, relativa alla fittizia intestazione dell’azienda alla figlia, che sarebbe apparsa titolare senza gestirla mentre l’attività continuava a essere svolta dal padre. La ricorrente ha dedotto: 1) omessa valutazione delle osservazioni e dei documenti presentati nel procedimento; 2) difetto di istruttoria e violazione di legge, sostenendo che la percezione dei contributi fosse legittima e richiamando le relazioni del proprio consulente tecnico; 3) in subordine, erroneità della quantificazione, perché il recupero avrebbe dovuto limitarsi al premio per giovani agricoltori e non comprendere l’intero ammontare dei contributi. La domanda cautelare è stata rinunciata. Nel corso del giudizio è stata prodotta la sentenza d’appello penale, che ha confermato la condanna salvo dichiarare prescritto il reato per i contributi regionali degli anni 2016 e 2017.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. La mancata valutazione delle osservazioni non determina annullabilità: una volta accertata in sede penale l’illiceità della percezione, il recupero costituisce esercizio di potere vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha respinto anche le censure di difetto di istruttoria e violazione di legge: l’Amministrazione poteva fondarsi sull’accertamento penale svolto nel contraddittorio dibattimentale, non contestabile in questa sede in assenza di una diversa pronuncia del giudice d’appello. La condanna confermata in appello, in assenza di deduzioni contrarie, deve ritenersi irrevocabile e ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 654 c.p.p. La prescrizione dichiarata per le annualità 2016 e 2017 non elimina la rilevanza amministrativa delle risultanze dibattimentali, considerata l’unitarietà della condotta e l’identità delle modalità della truffa; la prescrizione presuppone inoltre, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., che non emergano evidenti elementi per assolvere. È stata respinta anche la contestazione dell’importo: l’accertamento penale ha qualificato come fraudolenta l’intera procedura, perché la richiedente non possedeva le condizioni soggettive per percepire i contributi e l’interposizione fittizia rendeva illecito l’intero contributo, non soltanto la componente destinata ai giovani agricoltori. Il recupero integrale è inoltre imposto dalla clausola di elusione dell’art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013. Ricorso respinto; ricorrente condannata a rifondere le spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento giurisdizionale in sede penale dell’illiceità della percezione dei contributi pubblici da parte della ricorrente, deve ritenersi che l’impugnato provvedimento di recupero di tali somme costituisca esercizio di un potere vincolato e che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione procedimentale consistente nella mancata valutazione delle osservazioni non comporta annullabilità quando, accertata l’illecita percezione, il recupero è vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 654 c.p.p.

    Tale circostanza sopravvenuta all’emanazione del provvedimento impugnato, da un lato, consente di attribuire, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., vera e propria efficacia di giudicato nel presente giudizio amministrativo alla condanna confermata in appello in quanto, in assenza di diverse deduzioni delle parti, deve ritenersi divenuta ormai irrevocabile, e dall’altro, non fa venire meno la rilevanza in sede amministrativa delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale anche per quanto concerne i contributi regionali per i quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (dichiarazione che in ogni caso presuppone, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., l’insussistenza di evidenti elementi in atti a fondamento di una sentenza di assoluzione), tenuto conto dell’unitarietà della condotta illecita e delle identiche modalità della truffa con riguardo alle diverse annate.

    La condanna penale confermata in appello, ritenuta irrevocabile in assenza di deduzioni contrarie, fa stato nel giudizio amministrativo; inoltre, la prescrizione del reato per alcune annualità non priva di rilevanza amministrativa le risultanze dibattimentali quando la condotta illecita è unitaria e omogenea.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Tale circostanza sopravvenuta all’emanazione del provvedimento impugnato, da un lato, consente di attribuire, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., vera e propria efficacia di giudicato nel presente giudizio amministrativo alla condanna confermata in appello in quanto, in assenza di diverse deduzioni delle parti, deve ritenersi divenuta ormai irrevocabile, e dall’altro, non fa venire meno la rilevanza in sede amministrativa delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale anche per quanto concerne i contributi regionali per i quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (dichiarazione che in ogni caso presuppone, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., l’insussistenza di evidenti elementi in atti a fondamento di una sentenza di assoluzione), tenuto conto dell’unitarietà della condotta illecita e delle identiche modalità della truffa con riguardo alle diverse annate.

    La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale a un accertamento di innocenza e presuppone l’assenza di evidenti elementi per pronunciare assoluzione; le risultanze penali possono quindi mantenere rilevanza ai fini amministrativi.

  • art. 60 Regolamento CE n. 1306/2013

    Inoltre, l’azione di recupero gravata in questa sede risulta imposta, sotto il profilo della richiesta di restituzione integrale dei contributi illecitamente percepiti, dalla “clausola di elusione” di cui all’art. 60 Regolamento CE n. 1306/2013 (riprodotta in una versione sostanzialmente analoga nell’art. 62 del vigente Regolamento UE n. 2116/2021), in base alla quale “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.

    La clausola antielusiva impone di non riconoscere i benefici agricoli quando il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli; nel caso deciso, ciò giustifica il recupero integrale dei contributi ottenuti mediante interposizione fittizia.

Massime di principio

  • Quando l’illiceità della percezione di contributi pubblici è stata accertata in sede penale e il recupero consegue vincolatamente a tale accertamento, l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali non comporta annullabilità se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La condanna penale confermata in appello e divenuta irrevocabile può fare stato nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 654 c.p.p.; l’accertamento amministrativo non può essere utilizzato per rimettere in discussione i fatti coperti dal giudicato penale.
  • La prescrizione del reato per alcune annualità non esclude che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale siano considerate nel procedimento di recupero, quando la condotta illecita sia unitaria e le modalità della frode siano identiche per le diverse annualità.
  • Quando la frode consiste nella creazione artificiosa delle condizioni soggettive per accedere a contributi agricoli e nell’interposizione fittizia di un beneficiario privo dei requisiti, il recupero può riguardare l’intero contributo ottenuto, non soltanto una sua componente, in applicazione della clausola antielusiva dell’art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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