Sentenza n. 1657/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’erogazione del contributo per l’anno 2025 previsto dall’art. 199, comma 1, lett. b), del d.l. 34/2020, nonché comunicazione dei motivi ostativi e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (cooperativa portuale)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato il diniego definitivo adottato il 13 luglio 2026 dall’Autorità di Sistema Portuale sulla domanda di contributo presentata il 2 aprile 2026. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, del contraddittorio procedimentale e un difetto di istruttoria; con il secondo ha denunciato sviamento, contraddittorietà e motivazione postuma, oltre alla violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità, buona fede e collaborazione. In particolare, ha contestato che il diniego finale fosse fondato su ragioni nuove, relative alla sostenibilità finanziaria del contributo e agli equilibri di bilancio dell’Autorità, non indicate nel preavviso di rigetto del 10 aprile 2026, che aveva invece individuato come ostativo l’insussistenza del calo oggettivo di attività. Gli ulteriori motivi riguardavano l’interpretazione dell’art. 199, comma 1, lett. b), del d.l. 34/2020, l’istruttoria e la valutazione dei dati sull’attività e sui bilanci, la coerenza con precedenti atti, la proporzionalità e la parità di trattamento, nonché l’illegittimità derivata degli atti presupposti e della mancata previsione di stanziamenti nei bilanci 2025 e 2026. La cooperativa ha inoltre chiesto che fosse accertato l’obbligo di riesaminare la domanda sulla base dei dati del bilancio consuntivo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alle censure del primo e del secondo motivo relative alla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e ha annullato il diniego del 13 luglio 2026. Il preavviso aveva indicato come unica ragione ostativa l’insussistenza del calo oggettivo di attività; il provvedimento finale ha invece fondato il diniego, in via autonoma e assorbente, anche sulla mancanza di risorse disponibili e sulla sostenibilità finanziaria della misura, ragioni mai prospettate nel preavviso. L’amministrazione non può introdurre nel provvedimento conclusivo nuovi motivi ostativi, poiché ciò compromette l’effettiva partecipazione procedimentale. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, trattandosi di provvedimento discrezionale e rilevando l’esclusione prevista dall’ultimo periodo della disposizione. Gli altri motivi, di natura sostanziale, sono stati assorbiti in ragione della graduazione indicata dalla ricorrente e non sono stati decisi nel merito; resta salva l’ulteriore attività dell’amministrazione. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
emerge chiaramente dal raffronto tra la motivazione del provvedimento impugnato ed i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto come l’amministrazione abbia posto a fondamento del provvedimento finale nuove ragioni relative alla sostenibilità finanziaria della misura in alcun modo prospettate all’interno del preavviso di rigetto, con conseguente violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990;
Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni ostative nuove, non comunicate nel preavviso di rigetto: il contraddittorio procedimentale deve consentire al privato di conoscere e contestare le ragioni che effettivamente sorreggeranno la decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
venendo in rilievo un provvedimento dal carattere pacificamente discrezionale neppure è in alcun modo applicabile l’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/1990, stante quanto previsto dall’ultimo periodo di tale disposizione.
Nel caso di un provvedimento discrezionale, la disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, non consente di neutralizzare la violazione procedimentale accertata, in ragione dell’esclusione prevista dall’ultimo periodo della disposizione.
art. 60 c.p.a.
nella camera di consiglio del 6.10.2026 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di esaminare in via prioritaria la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Quando il preavviso di rigetto individua una determinata ragione ostativa, l’amministrazione non può fondare il provvedimento finale su ulteriori ragioni autonome e assorbenti che non siano state previamente comunicate all’interessato, perché questi deve poter presentare osservazioni proprio sulle ragioni che sosterranno la decisione.
- L’obbligo di dare conto delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto serve a rendere effettiva la partecipazione procedimentale; il contraddittorio e la verifica delle ragioni ostative devono svolgersi nella sede amministrativa e non possono essere rinviati alla successiva fase giurisdizionale.
- La violazione del contraddittorio derivante dall’introduzione nel provvedimento finale di nuove ragioni ostative non è neutralizzabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 quando il provvedimento ha carattere discrezionale, secondo l’esclusione prevista dall’ultimo periodo della disposizione.
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