Cassazione Civile, Ordinanza n. 09928/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica ICI per l'annualità 2011 relativo a un fabbricato adibito a officina meccanica navale, posseduto dalla contribuente in concessione demaniale nel porto di Napoli. La società ha impugnato la decisione regionale che aveva confermato la pretesa fiscale, deducendo: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione ICI per i manufatti in concessione demaniale; (2) violazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, per avere ritenuto applicabile l'ICI al concessionario di un manufatto in concessione demaniale; (3) violazione dell'art. 18, comma 3, L. n. 388/2000, sostenendo che la soggettività passiva riguarderebbe solo il concessionario di area demaniale e non di manufatto demaniale; (4) violazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, assumendo che la disciplina IMU sul concessionario di aree demaniali non sarebbe estensibile al caso di specie; (5) violazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 504/1992 per una pretesa discrasia normativa tra soggettività passiva e legittimazione attiva a chiedere la variazione catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata esplicitasse in modo sufficiente la ratio decidendi: il soggetto passivo ICI è il concessionario del cespite demaniale, poiché oggetto di imposizione non è l'area demaniale ma il fabbricato insistente su di essa. Ha poi ritenuto infondati i motivi centrali, osservando che l'art. 18 L. n. 388/2000, modificando l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, ha esteso la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali e rende irrilevante distinguere tra concessione con effetti reali o obbligatori. Il quarto motivo è stato disatteso perché riferito all'IMU e comunque non applicabile retroattivamente a un'annualità ICI del 2011. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato il difetto di legittimazione attiva del concessionario a chiedere la variazione catastale, né risultava impugnato un atto dell'Agenzia del territorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
La norma, come modificata, è letta nel senso che il concessionario del bene demaniale è soggetto passivo ICI; la soggettività d'imposta non dipende più dalla natura reale o obbligatoria della concessione.
art. 18, comma 3, L. n. 388/2000
Ha esteso la soggettività passiva dell'ICI ai concessionari di aree demaniali, superando l'assetto precedente e rendendo tassabile il concessionario quale soggetto d'imposta.
art. 9 D.Lgs. n. 23/2011
È ritenuto non pertinente al caso, perché disciplina l'IMU e non può applicarsi retroattivamente a una controversia avente ad oggetto ICI per l'annualità 2011.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire la ratio decidendi; se il percorso logico-giuridico è comprensibile e controllabile, la censura va respinta.
- In materia di ICI sui beni insistenti su aree demaniali, il concessionario è soggetto passivo d'imposta per effetto della disciplina speciale introdotta dall'art. 18 L. n. 388/2000, con conseguente irrilevanza della distinzione tra concessione ad effetti reali e concessione ad effetti obbligatori ai fini dell'assoggettamento.
- Quando la norma fiscale individua espressamente il concessionario come soggetto d'imposta, costui assume anche la posizione di obbligato formale e sostanziale al pagamento del tributo.
- La disciplina sopravvenuta relativa a un diverso tributo non può essere utilizzata per contestare un'imposta diversa e per un'annualità anteriore o non coincidente con il nuovo prelievo.
- Una censura è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione impugnata non contiene l'affermazione che si assume lesiva e il ricorrente non ha impugnato il relativo atto presupposto.
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