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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30614/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2022 che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire del 29/06/2020. Il ricorrente deduce: a) l'immobile non sarebbe stato realizzato da lui ma dalla sua dante causa (Dora Verrone) e egli non risulta condannato; b) incertezza sul titolo giuridico dell'ingiunzione; c) prescrizione dell'ordine perché rimasto ineseguito per oltre venti anni; d) mancata considerazione della possibile sanabilità dell'opera e del suo scarso impatto ambientale; e) omessa ammissione di testimoni a favore dello scarso impatto ambientale; f) mancata indicazione da parte del PM di criteri di priorità nell'esecuzione delle demolizioni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'ordine di demolizione ha natura reale e si trasmette agli eredi e ai successori nella disponibilità del bene, perciò è irrilevante che il ricorrente non sia stato l'autore dell'abuso; non esistono criteri di priorità legalmente vincolanti che rendano illegittimo l'ordine di demolizione e eventuali protocolli interni non sono opponibili; l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa/pristina ripristinatoria e non costituisce pena soggetta a prescrizione; l'inerzia dell'autorità giudiziaria non legittima l'affidamento del proprietario e il decorso del tempo rafforza l'abusività; la mancata richiesta di sanatoria impedisce la sospensione dell'ordine; la sospensione è ammessa solo se concretamente prevedibile, in breve tempo, un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione; la qualificazione dell'immobile come "di scarso impatto" non basta a far prevalere gli argomenti del ricorrente e l'art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001 non si applica quando si tratta di nuove opere realizzate senza titolo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 47 del 1985, art. 20, lett. c)

    La norma è richiamata nel contesto della condanna originaria (reato urbanistico): la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale della condanna, ma riconosce che l'ingiunzione di demolizione emessa in esecuzione della sentenza trova fondamento nelle imputazioni della legge urbanistica.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 33, comma 3

    Il giudice osserva che l'applicazione dell'art. 33, comma 3 (riguardante possibilità di interventi di ristrutturazione e specifiche ipotesi di "fiscalizzazione") presuppone la natura dell'intervento come ristrutturazione, non il mero impatto ambientale: non è quindi applicabile alle nuove opere realizzate senza titolo, tali da rendere impossibile la "fiscalizzazione" degli abusi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 cod. proc. pen. è richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità: comporta, tra l'altro, l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna a versamento alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto con una sentenza ha natura "reale": si trasmette agli eredi e a chi subentra nella disponibilità del bene e è efficace nei confronti di chiunque abbia un diritto reale o personale sul bene.
  • L'ingiunzione a demolire, essendo sanzione ripristinatoria e non "pena" nel senso tradizionale, non è soggetta a prescrizione per decorso del tempo.
  • Protocolli o criteri interni di prioritarizzazione adottati dalla Procura o da altri uffici non sono norme vincolanti e la loro violazione non annulla l'ordine di demolizione; tali atti possono eventualmente avere rilievo disciplinare interno ma non esterno.
  • La mera affermazione dello "scarso impatto ambientale" dell'opera non è sufficiente a sospendere o revocare un ordine di demolizione: conta la natura dell'intervento (nuova opera vs. ristrutturazione) e la regolarità formale dell'eventuale procedimento di sanatoria.
  • La sospensione dell'ordine di demolizione può essere concessa solo se esistono elementi concreti che rendono ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che annulli o renda insanabile contrastante l'ordine stesso.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia degli organi non consolidano diritti rispetto all'abuso: l'acquisizione del bene dopo la sentenza passata in giudicato o ulteriori modifiche non impediscono l'esecuzione dell'ordine di demolizione.

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