Cassazione Penale, Sentenza n. 30614/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2022 che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire del 29/06/2020. Il ricorrente deduce: a) l'immobile non sarebbe stato realizzato da lui ma dalla sua dante causa (Dora Verrone) e egli non risulta condannato; b) incertezza sul titolo giuridico dell'ingiunzione; c) prescrizione dell'ordine perché rimasto ineseguito per oltre venti anni; d) mancata considerazione della possibile sanabilità dell'opera e del suo scarso impatto ambientale; e) omessa ammissione di testimoni a favore dello scarso impatto ambientale; f) mancata indicazione da parte del PM di criteri di priorità nell'esecuzione delle demolizioni.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'ordine di demolizione ha natura reale e si trasmette agli eredi e ai successori nella disponibilità del bene, perciò è irrilevante che il ricorrente non sia stato l'autore dell'abuso; non esistono criteri di priorità legalmente vincolanti che rendano illegittimo l'ordine di demolizione e eventuali protocolli interni non sono opponibili; l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa/pristina ripristinatoria e non costituisce pena soggetta a prescrizione; l'inerzia dell'autorità giudiziaria non legittima l'affidamento del proprietario e il decorso del tempo rafforza l'abusività; la mancata richiesta di sanatoria impedisce la sospensione dell'ordine; la sospensione è ammessa solo se concretamente prevedibile, in breve tempo, un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione; la qualificazione dell'immobile come "di scarso impatto" non basta a far prevalere gli argomenti del ricorrente e l'art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001 non si applica quando si tratta di nuove opere realizzate senza titolo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985, art. 20, lett. c)
La norma è richiamata nel contesto della condanna originaria (reato urbanistico): la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale della condanna, ma riconosce che l'ingiunzione di demolizione emessa in esecuzione della sentenza trova fondamento nelle imputazioni della legge urbanistica.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 33, comma 3
Il giudice osserva che l'applicazione dell'art. 33, comma 3 (riguardante possibilità di interventi di ristrutturazione e specifiche ipotesi di "fiscalizzazione") presuppone la natura dell'intervento come ristrutturazione, non il mero impatto ambientale: non è quindi applicabile alle nuove opere realizzate senza titolo, tali da rendere impossibile la "fiscalizzazione" degli abusi.
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 cod. proc. pen. è richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità: comporta, tra l'altro, l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna a versamento alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto con una sentenza ha natura "reale": si trasmette agli eredi e a chi subentra nella disponibilità del bene e è efficace nei confronti di chiunque abbia un diritto reale o personale sul bene.
- L'ingiunzione a demolire, essendo sanzione ripristinatoria e non "pena" nel senso tradizionale, non è soggetta a prescrizione per decorso del tempo.
- Protocolli o criteri interni di prioritarizzazione adottati dalla Procura o da altri uffici non sono norme vincolanti e la loro violazione non annulla l'ordine di demolizione; tali atti possono eventualmente avere rilievo disciplinare interno ma non esterno.
- La mera affermazione dello "scarso impatto ambientale" dell'opera non è sufficiente a sospendere o revocare un ordine di demolizione: conta la natura dell'intervento (nuova opera vs. ristrutturazione) e la regolarità formale dell'eventuale procedimento di sanatoria.
- La sospensione dell'ordine di demolizione può essere concessa solo se esistono elementi concreti che rendono ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che annulli o renda insanabile contrastante l'ordine stesso.
- Il decorso del tempo e l'inerzia degli organi non consolidano diritti rispetto all'abuso: l'acquisizione del bene dopo la sentenza passata in giudicato o ulteriori modifiche non impediscono l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
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