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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1610/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato alla rimozione dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con sentenza n. 43/2010, depositata il 15 marzo 2010 e divenuta definitiva dopo Cass., Sezioni Unite, 31 maggio 2011, n. 11964. Il 29 maggio 2018 aveva chiesto la revisione della sentenza disciplinare, sostenendo che all’epoca dei fatti fosse incapace a causa di una grave depressione maggiore, manifestatasi e progressivamente aggravata nel tempo; a sostegno aveva prodotto, fra l’altro, una cartella clinica con diagnosi finale di depressione maggiore a episodi ricorrenti. La sezione disciplinare del CSM aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione. L’impugnazione di tale decisione era stata respinta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18269/2019. Il ricorrente aveva quindi presentato ricorso per revocazione alla sezione disciplinare, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 53/2019 del 24 maggio 2019. Contro quest’ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. e alle norme indicate nel ricorso, l’erronea esclusione di un errore di fatto: la sezione disciplinare avrebbe affermato che la documentazione sanitaria non era nuova perché già disponeva di certificazioni attestanti la depressione, benché la cartella clinica prodotta contenesse una diagnosi finale che il ricorrente assumeva non fosse stata prima esaminata. Ha inoltre lamentato che la sezione disciplinare, pur dichiarando inammissibile la revocazione, avesse nuovamente valutato nel merito l’istanza di revisione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, il sistema d’impugnazione delle decisioni disciplinari previsto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 109/2006 è completo e autosufficiente, mutua le forme del processo penale e non comprende la revocazione disciplinata dall’art. 395 c.p.c.; l’inammissibilità dell’istanza di revisione è impugnabile con ricorso alle Sezioni Unite, rimedio già esperito dal ricorrente. Il novero dei mezzi d’impugnazione disponibili era dunque esaurito. In ogni caso, il motivo era inammissibile perché riguardava fatti non decisivi: con la precedente sentenza n. 18269/2019 le Sezioni Unite avevano già escluso la rilevanza della documentazione sanitaria, in quanto volta a provare uno stato patologico già valutato nella sentenza disciplinare e comprendente certificati preesistenti alla condanna, che avrebbero dovuto essere dedotti in quella sede. La documentazione non poteva quindi assumere decisività neppure rispetto alla revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la revisione. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 24 D.Lgs. 24 febbraio 2006, n. 109

    In base al D.Lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, art. 24 “l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal c.p.p.”.

    La norma individua il ricorso per cassazione, secondo termini e forme del processo penale, quale mezzo d’impugnazione dei provvedimenti e delle sentenze disciplinari indicati; concorre a delineare un sistema speciale completo.

  • art. 25, comma 8, D.Lgs. 24 febbraio 2006, n. 109

    Aggiunge l’art. 25, comma 8 cit. D.Lgs. n. che “contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione”.

    La decisione d’inammissibilità dell’istanza di revisione è impugnabile con ricorso alle Sezioni Unite civili, rimedio che esclude il ricorso a un ulteriore strumento di revocazione.

  • art. 395 c.p.c.

    E’ quindi delineato un sistema completo e autosufficiente d’impugnazione della sentenza disciplinare, che mutua le forme del processo penale e al quale è estraneo lo strumento della revocazione contemplato dall’art. 395 c.p.c.

    La revocazione prevista dal codice di procedura civile non è applicabile alle sentenze disciplinari del CSM, perché la disciplina speciale configura un sistema autosufficiente di impugnazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il ricorrente ha quindi esaurito il novero dei mezzi d’impugnazione a propria disposizione; sicchè s’impone l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione, ex art. 111 Cost., comma 2.

    L’esaurimento dei mezzi d’impugnazione previsti concorre a impedire la riapertura del processo mediante rimedi non contemplati dal sistema speciale, assicurando la conclusione del processo.

Massime di principio

  • Il sistema d’impugnazione delle sentenze disciplinari del Consiglio superiore della magistratura delineato dal D.Lgs. n. 109/2006 è completo e autosufficiente; non vi è ammesso il rimedio della revocazione previsto dall’art. 395 c.p.c.
  • La decisione che dichiara inammissibile un’istanza di revisione disciplinare è impugnabile con il ricorso alle Sezioni Unite civili previsto dall’art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 109/2006; una volta esperito il rimedio previsto, non è possibile introdurre un ulteriore mezzo d’impugnazione estraneo al sistema speciale.
  • La documentazione sanitaria volta a comprovare una patologia già valutata nella sentenza disciplinare non è decisiva ai fini della revisione se i certificati erano in parte preesistenti alla condanna e avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio originario; a maggior ragione essa non è decisiva ai fini della revocazione della decisione d’inammissibilità della revisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

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