Cassazione Civile, Ordinanza n. 30262/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un testamento olografo con il quale una defunta aveva istituito erede universale la convenuta. Gli attori originari, quali asseriti eredi legittimi, ne contestavano l’autenticità sostenendo che la scheda fosse apocrifa e chiedendone l’invalidazione, con conseguente devoluzione dei beni secondo successione legittima e risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che gravasse sulla beneficiaria la prova dell’autenticità del testamento e reputando non raggiunta tale prova. In appello la decisione veniva riformata: la corte territoriale, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla nullità del testamento olografo come oggetto di accertamento negativo e sull’onere della prova a carico di chi ne deduce l’invalidità, riteneva che gli attori non avessero dimostrato la falsità della scheda e valorizzava la consulenza tecnica svolta sull’originale del testamento, concludendo per la sua autenticità. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e giudicato interno, sostenendo che il capo della sentenza di primo grado relativo all’onere della prova non fosse stato devoluto in appello; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte d’appello trascurato che la convenuta non aveva prodotto l’originale del testamento e per aver comunque mal ripartito l’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 602 c.c., contestando la valutazione di autenticità della scheda e la lettura delle risultanze peritali, specie in relazione ad anomalie grafiche e all’uso di penne diverse; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le asseritamente deteriorate condizioni di salute della testatrice, che le avrebbero impedito di redigere il testamento; 5) erronea regolazione delle spese di lite, dipendente dall’accoglimento delle precedenti censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il giudicato interno sulla questione della procedura da seguire per contestare il testamento, osservando che l’appello aveva comunque rimesso in discussione l’effetto finale della sentenza di primo grado e che il giudice di appello poteva, in applicazione dello iura novit curia, riqualificare la vicenda alla luce dei principi sull’accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull’omessa prova dell’originale, ricordando che il controllo grafologico deve svolgersi sull’originale ma può proseguire anche su copie una volta esaminato l’originale, che nel caso era stato reperito presso lo studio notarile. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione della CTU e sul preteso omesso esame delle condizioni di salute, perché miravano a sollecitare un nuovo giudizio di merito su fatti e prove già apprezzati dalla corte territoriale. Conseguentemente ha ritenuto corretta anche la statuizione sulle spese e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato respinto perché non vi era omessa pronuncia: l’appello aveva devoluto la questione sostanziale della validità del testamento e il giudice poteva riqualificarla.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la falsità o l’invalidità del testamento olografo grava su chi la deduce, trattandosi di accertamento negativo.
art. 602 c.c.
Il motivo che contestava l’autenticità del testamento è stato reputato inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle risultanze peritali sulla scheda olografa.
artt. 214 e ss. c.p.c.
Richiamati per escludere che la controversia dovesse essere necessariamente trattata secondo le regole del disconoscimento/verificazione della scrittura privata, poiché l’appello aveva rimesso in discussione la validità del testamento.
art. 221 c.p.c.
Richiamato nel contesto del secondo grado come norma evocata nel motivo di appello, ma non decisiva per ritenere formato il giudicato.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso, respinto per insussistenza della denunciata nullità processuale.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo sull’omesso esame del fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riguardava un fatto storico decisivo, ma una diversa lettura delle prove.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a contestare l’autenticità di un testamento olografo, la parte che ne deduce l’invalidità deve proporre un accertamento negativo e sopportare il relativo onere probatorio: non basta un mero disconoscimento formale della scheda.
- Il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima fatta di fatto, norma ed effetto; se l’appello investe anche uno solo degli elementi di tale sequenza, riapre l’intera questione e consente al giudice di riqualificarla ai sensi dello iura novit curia.
- La valutazione dell’autenticità di un testamento olografo può fondarsi sulla consulenza grafologica svolta sull’originale della scheda, che è il supporto necessario per gli accertamenti essenziali; una volta acquisiti i dati decisivi dall’originale, il prosieguo può svolgersi anche su copie.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio: se la decisione di merito è sorretta da motivazione coerente e non illogica, le critiche alle risultanze peritali sono inammissibili.
- Per dedurre utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare un fatto storico vero e proprio, decisivo e non già una mera ipotesi o una diversa lettura di elementi istruttori già valutati dal giudice di merito.
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