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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202303816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti sostanzialmente negativi relativi a dieci domande di condono edilizio per la trasformazione di vani seminterrati da locali di servizio a unità abitative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva presentato dieci domande di condono per sanare l'abusiva destinazione abitativa di vani seminterrati originariamente destinati a locali di servizio alla residenza. Gli atti comunali erano formalmente qualificati come preavvisi di rigetto, ma avevano determinato l'interruzione dei procedimenti senza successivi provvedimenti di accoglimento o di diniego. In primo grado erano stati dedotti: difetto di motivazione, perché la disciplina del condono non avrebbe imposto la rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d'uso; erronea applicazione dell'art. 3 della legge regionale veneta n. 21/2004, che consentirebbe il condono dei mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, in aree paesaggisticamente vincolate; violazione dei poteri istruttori e dell'obbligo di collaborazione procedimentale, per non avere il Comune richiesto una rettifica della qualificazione dell'abuso come ristrutturazione edilizia; erroneità della richiesta di provare l'utilizzazione residenziale dei locali anteriormente al 31 marzo 2003; risarcimento dei danni da diniego illegittimo. In appello sono stati riproposti, in particolare, la violazione dell'art. 6 l. 241/1990 e degli artt. 31 e 35 l. 47/1985, l'erronea applicazione dell'art. 3 l.r. Veneto n. 21/2004 e il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, pur rilevando d'ufficio che gli atti impugnati erano formalmente preavvisi di rigetto, normalmente non lesivi. Poiché dopo tali atti non erano intervenuti né provvedimenti di accoglimento né ulteriori dinieghi, il Collegio li ha qualificati sostanzialmente come provvedimenti negativi che avevano interrotto i procedimenti di condono e che potevano quindi essere impugnati. Nel merito, l'appello è stato respinto. Il diniego era dovuto per la mancanza dei requisiti necessari. Da un lato, non era stata dimostrata l'ultimazione dell'abuso entro il termine utile per la sanatoria: il sopralluogo della Polizia municipale del 18 maggio 1996 aveva accertato che il piano sottotetto era costituito da pilastri e copertura completamente al vento, senza prova che le opere fossero ultimate o che la destinazione abitativa fosse già effettivamente in atto entro la data rilevante. In caso di mutamento di destinazione d'uso, l'ultimazione deve essere valutata in senso funzionale, considerando il momento in cui l'immobile abbia acquisito la nuova destinazione o caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee a essa, anche se mancano opere di finitura. Dall'altro lato, il parere negativo dell'ASL, richiamato negli atti impugnati, attestava l'inidoneità igienico-sanitaria dei locali, già destinati a cantine, all'uso abitativo. Tale ragione sostanziale rendeva non decisive le censure formali e procedurali relative alla qualificazione del mutamento di destinazione d'uso. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; l'impresa è stata condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La parte appellante ne invocava la violazione per il mancato esercizio dei poteri istruttori e per non avere il Comune richiesto la rettifica della domanda; la censura è stata ritenuta non decisiva alla luce della mancanza dei requisiti sostanziali per la sanatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    La parte appellante deduceva il difetto di motivazione; il Collegio ha ritenuto comunque prevalenti e dirimenti la mancata prova dell'ultimazione dell'abuso e il parere negativo dell'ASL.

  • artt. 31 e 35 l. 47/1985

    Richiamati dall'appellante in relazione ai presupposti del condono e agli obblighi istruttori dell'amministrazione; l'appello è stato respinto per l'assenza dei requisiti sostanziali della sanatoria.

  • art. 3 l.r. Veneto 5 novembre 2004, n. 21

    La disposizione, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe consentito il condono dei mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere nelle aree vincolate; il Collegio ha ritenuto tale questione non dirimente, dato il difetto di prova dell'ultimazione e l'inidoneità igienico-sanitaria dei locali.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato dall'appellante per sostenere che il Comune avrebbe dovuto consentire la rettifica della domanda e l'inquadramento dell'abuso nella categoria della ristrutturazione edilizia; la doglianza non è stata accolta.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto formalmente qualificato come preavviso di rigetto è ammissibile quando, in assenza di successivi provvedimenti di accoglimento o di diniego, l'atto abbia sostanzialmente interrotto il procedimento e prodotto un effetto negativo definitivo sull'istanza.
  • Ai fini del condono relativo a un mutamento di destinazione d'uso, l'ultimazione dell'abuso va accertata in senso funzionale: rileva il momento in cui l'immobile abbia acquisito la nuova destinazione o caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee a essa, anche se non risultano completate le opere di finitura.
  • La mera possibilità normativa di condonare un mutamento di destinazione d'uso non supera la necessità di provare che la nuova destinazione fosse stata effettivamente realizzata entro il termine temporale previsto per la sanatoria.
  • Il parere negativo dell'autorità sanitaria sull'idoneità abitativa dei locali costituisce una ragione sostanziale ostativa alla sanatoria edilizia e rende non dirimenti le censure meramente formali o procedurali relative alla qualificazione dell'intervento, quando l'esito del procedimento non potrebbe comunque essere favorevole.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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