Sentenza del 20/03/2015 n. 5649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava a International F.F. s.a.r.l., società lussemburghese, l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5 del Modello OCSE, con conseguente recupero a tassazione dei ricavi prodotti in Italia, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, per gli anni 2002-2006. A 22 s.r.l. veniva contestata l'omessa applicazione dell'IVA su cessioni effettuate a International F.F., ritenute cessioni interne verso una stabile organizzazione italiana e non cessioni intracomunitarie. La CTR aveva ritenuto sussistente la stabile organizzazione solo da maggio 2005 a novembre 2006, valorizzando l'integrazione tra il personale italiano, le attività di commercializzazione e l'installazione di un sistema informatico avanzato, determinando il reddito nella misura del 5% delle vendite. L'Agenzia contestava principalmente la disapplicazione delle sanzioni e la limitazione temporale della stabile organizzazione; le società contestavano, tra l'altro, la rilevanza del server e del personale italiano, la quantificazione del reddito e il regime IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa può essere disposta solo se il contribuente l'ha specificamente domandata nei tempi e nei modi processuali corretti. Ha tuttavia rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi dell'Agenzia, confermando che la valutazione della stabile organizzazione e della percentuale del 5% non poteva essere riesaminata in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha accolto diversi motivi del ricorso incidentale delle società, rilevando che la motivazione della CTR sul trattamento IVA era incoerente e non consentiva di individuare con certezza la ratio decidendi: non era chiaro se l'IVA riguardasse una provvigione della stabile organizzazione, le cessioni di beni o altre operazioni, e il dispositivo non conteneva una pronuncia chiara sull'IVA. È stata inoltre accertata l'omessa pronuncia della CTR su varie questioni sollevate da 22 s.r.l. e sulla legittimità della quantificazione induttiva del reddito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 5 del Modello di convenzione OCSE
È stato utilizzato come riferimento per individuare gli elementi costitutivi della stabile organizzazione in Italia di una società estera, in assenza, per parte del periodo considerato, di una disciplina legislativa interna completa.
Art. 162 TUIR
Non costituisce di per sè stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
La mera disponibilità di server, software o strumenti informatici non determina automaticamente una stabile organizzazione. Occorre valutare l'integrazione dello strumento con personale, locali e attività commerciali effettivamente svolte in Italia.
Art. 169 TUIR
È stato richiamato per sostenere l'applicazione della disciplina interna eventualmente più favorevole rispetto alle disposizioni convenzionali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede una domanda specifica del contribuente, proposta tempestivamente e con l'indicazione degli elementi concreti che rendono incerta la disciplina applicabile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario il giudicato penale di assoluzione non ha efficacia automaticamente vincolante, anche perché operano specifiche limitazioni probatorie; la sentenza penale può costituire soltanto un elemento indiziario o di prova critica.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7
È stato richiamato in relazione alla territorialità dell'IVA sulle prestazioni di servizi, ma la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame perché la CTR non aveva chiarito quale specifica operazione imponibile avesse individuato.
Sesta direttiva CEE n. 77/388
È stata invocata dalle società riguardo alla territorialità IVA e ai rapporti tra casa madre e stabile organizzazione; la Corte non ha deciso definitivamente la questione, ritenendo preliminare il vizio di motivazione della sentenza regionale.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse pronunciato ultra petita disapplicando le sanzioni senza una specifica domanda del contribuente.
Massime di principio
- La stabile organizzazione non deriva automaticamente dalla presenza in Italia di un server, di un software o di un conto corrente: deve risultare una struttura organizzata e funzionalmente idonea allo svolgimento di attività economiche rilevanti, considerando insieme mezzi tecnici, personale, locali e poteri operativi.
- La disponibilità di personale di una società italiana collegata può essere attribuita alla società estera quando, in concreto, quel personale svolge stabilmente attività essenziali per la commercializzazione, la gestione degli ordini o il rapporto con i clienti della società estera.
- La presenza di un sistema informatico può assumere rilievo non autonomamente, ma quando potenzia e integra l'attività del personale e diventa parte significativa del processo commerciale.
- Chi chiede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve formulare una domanda espressa e specifica, già nel primo grado, indicando le concrete disposizioni o circostanze che rendono oggettivamente incerta la disciplina.
- In Cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; le censure sulle prove devono indicare con precisione e, quando necessario, trascrivere integralmente gli elementi decisivi non valutati.
- La sentenza tributaria deve chiarire con precisione quale operazione sia soggetta a IVA, quale sia la base imponibile e quale sia il fondamento giuridico della pretesa. Una motivazione ambigua o non coerente con il dispositivo può comportare la cassazione con rinvio.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure devolute in appello. L'omessa pronuncia su specifiche contestazioni comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- Il giudicato penale di assoluzione non esclude automaticamente la pretesa tributaria: nel giudizio fiscale può essere valutato come elemento probatorio, ma non vincola necessariamente il giudice tributario.
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