Sentenza n. 211/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta del Comune di Sestri Levante n. 34 del 19.2.2025, avente ad oggetto “Piano operativo di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 in località Ramaia nel Comune di Sestri Levante. Presa d’atto degli aggiornamenti tecnici delle opere di bonifica relativi alla gestione dei materiali da scavo”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’accertamento, ex art. 31 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto 28 ottobre 2025, di significazione e diffida ad interrompere i lavori di realizzazione dell’opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta del Comune di Sestri Levante che ha preso atto degli aggiornamenti tecnici e assentito come non sostanziale la variante economica al piano operativo di bonifica dell'area Ramaia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già contrari alla localizzazione e alla realizzazione di un impianto di depurazione in località Ramaia, hanno impugnato la deliberazione comunale relativa agli aggiornamenti tecnici delle opere di bonifica, sostenendo che la maggiore presenza di scorie interrate rispetto ai quantitativi previsti rendesse la variante sostanziale. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3-ter, 5, 6, 19, 242 e 301 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 15 del d.P.R. 120/2017, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e, con riferimento al terzo motivo, dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, nonché la violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, sproporzionalità, travisamento, perplessità, indeterminatezza e sviamento. Secondo i ricorrenti, la variazione nella classificazione e nella quantità dei materiali avrebbe imposto un nuovo progetto di bonifica, una nuova istruttoria e il rinnovo o almeno lo screening della VIA. Con motivi aggiunti hanno poi chiesto, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla diffida del 28 ottobre 2025, con cui avevano intimato di interrompere i lavori in ragione dell'entrata in salvaguardia di una proposta di riesame delle mappe delle aree a pericolosità alluvionale. Hanno dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., difetto di presupposti e istruttoria, sviamento, nonché la violazione di disposizioni dello Statuto siciliano.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto non necessario decidere preliminarmente sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere, poiché il ricorso era infondato. Quanto alla variante, il Collegio ha ricostruito il procedimento di bonifica: il piano operativo era stato approvato dopo il piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio, rimasti inoppugnati. In assenza di una specifica definizione legislativa, ha ritenuto sostanziale una variante solo quando emergano, durante la bonifica, mutamenti non rilevati nell'istruttoria iniziale nella natura dei contaminanti, con effetti negativi e significativi sulla salute umana o sulle matrici ambientali non precedentemente valutati, superiori ai valori di CSC o CSR determinati nel piano di caratterizzazione e nell'analisi di rischio. Nel caso concreto, la deliberazione, sulla base dei pareri degli enti interessati e soprattutto di ARPAL, aveva rilevato soltanto una maggiore quantità di scorie interrate nella prima fase della bonifica, senza modifiche alla natura dei contaminanti, all'analisi di rischio o alle tecniche di bonifica; l'incremento incideva soltanto sui costi. I ricorrenti non avevano dimostrato scostamenti sostanziali rispetto agli atti tecnici già approvati. Inoltre, l'istruttoria vi era stata: erano stati coinvolti Città Metropolitana, ASL 4, Regione Liguria e ARPAL, tutti favorevoli alla variante e concordi nell'escludere nuovi effetti negativi e significativi su ambiente e salute; tali pareri non erano stati specificamente contestati. Quanto ai motivi aggiunti, il ricorso sul silenzio è stato dichiarato inammissibile perché una mera diffida extra-processuale non obbliga l'amministrazione ad avviare un nuovo procedimento, perché non erano comunque decorsi i termini per provvedere e, in ogni caso, perché il ricorso era stato proposto appena due giorni dopo la diffida, prima della scadenza del termine ordinario di trenta giorni. Il secondo motivo aggiunto è stato inoltre ritenuto privo di specificità e pertinenza, poiché riferito a disposizioni dello Statuto siciliano estranee alla vicenda. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della Città Metropolitana e di Ireti, liquidate in 2.000 euro per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
La variante al piano operativo di bonifica è sostanziale quando sopravvengono mutamenti non rilevati nell'istruttoria iniziale nella natura dei contaminanti, con effetti negativi e significativi su salute umana o matrici ambientali non precedentemente valutati, superiori ai valori di CSC o CSR determinati nel piano di caratterizzazione e nell'analisi di rischio.
artt. 240, comma 1, lett. s, e allegati 1, 2 e 3 al Titolo V della Parte Quarta d.lgs. 152/2006
Il piano operativo di bonifica si fonda sulla caratterizzazione del sito, sull'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica e sulla selezione delle tecniche di bonifica e ripristino ambientale.
artt. 6 e 16 l.r. Liguria 10/2009
ARPAL svolge le verifiche e le attività istruttorie tecniche necessarie nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è proponibile dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
In assenza di diverso termine, l'amministrazione dispone del termine ordinario di trenta giorni per provvedere; tale termine non era decorso quando il ricorso sul silenzio è stato proposto.
art. 15 d.P.R. 120/2017
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei materiali da scavo, ma il TAR ha escluso che le deduzioni dimostrassero una variante sostanziale o nuovi effetti ambientali significativi.
art. 9 l.r. Liguria 10/2009
Il modulo conferenziale è ordinariamente previsto per l'approvazione del piano di caratterizzazione; non era necessario nel caso concreto, poiché il piano di caratterizzazione non era stato modificato.
Massime di principio
- Una variante a un piano operativo di bonifica già approvato è sostanziale quando, durante l'esecuzione, emergono mutamenti non rilevati nell'istruttoria iniziale nella natura dei contaminanti, tali da produrre effetti negativi e significativi sulla salute umana o sulle matrici ambientali non precedentemente valutati e superiori ai valori di CSC o CSR stabiliti sulla base del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito-specifica.
- La maggiore quantità di materiale contaminato o di scorie interrate non rende di per sé sostanziale una variante al piano di bonifica quando restano invariati la natura dei contaminanti, l'analisi di rischio e le tecniche di bonifica, e l'incidenza della variazione è limitata ai costi delle operazioni senza nuovi effetti ambientali o sanitari significativi.
- L'amministrazione può approvare una variante non sostanziale senza rinnovare integralmente l'istruttoria o il procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione quando quest'ultimo non viene modificato e gli enti tecnici competenti siano stati comunque coinvolti, abbiano valutato la variazione ed escluso nuovi effetti negativi significativi.
- L'azione avverso il silenzio non è proponibile per il solo fatto che il privato abbia presentato una diffida extra-processuale, poiché la diffida sollecita l'adempimento di un'obbligazione già sorta ma non impone, da sola, l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo.
- Anche qualora una diffida venga equiparata a un'istanza procedimentale, il ricorso avverso il silenzio è inammissibile se proposto prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento; il termine ordinario di trenta giorni deve essere rispettato.
- La parte che contesta la qualificazione di una variante come non sostanziale deve allegare e dimostrare specifici scostamenti, rispetto al piano di caratterizzazione e all'analisi di rischio già approvati, idonei a evidenziare nuovi effetti negativi e significativi su ambiente o salute.
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