Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-378/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 giugno 2020. — Causa promossa da Prezident Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ústavný súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 35, paragrafi 4 e 5 – Indipendenza delle autorità di regolamentazione – Normativa nazionale che trasferisce il potere di designazione del presidente dell’autorità nazionale di regolamentazione dal capo dello Stato al governo – Partecipazione di ministeri nazionali ai procedimenti di fissazione dei prezzi. — Causa C-378/19

Giurisprudenza europea62019CJ0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore elettrico. Pur mirando a rafforzare l’autonomia di tali autorità rispetto alla disciplina previgente, la direttiva 2009/72/CE non impone che la nomina e revoca del vertice dell’autorità spettino a un organo diverso dal governo, né esclude in assoluto la partecipazione di ministeri a procedimenti di fissazione dei prezzi. Il punto decisivo è che queste soluzioni non compromettano l’indipendenza decisionale dell’autorità e non introducano istruzioni o pressioni esterne.

Indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’energia elettrica: nomina e revoca del presidente da parte del governo e partecipazione di ministeri ai procedimenti tariffari

La questione giuridica

Se l’articolo 35, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/72/CE osti: 1) a una normativa nazionale che trasferisce dal presidente della Repubblica al governo il potere di nominare e revocare il presidente dell’autorità nazionale di regolamentazione; 2) a una normativa nazionale che consente a rappresentanti di ministeri di partecipare a determinati procedimenti di fissazione dei prezzi dinanzi all’autorità, in nome della tutela dell’interesse pubblico.

Principio di diritto

L’articolo 35, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/72/CE non vieta che il governo di uno Stato membro sia competente a nominare e revocare il presidente dell’autorità nazionale di regolamentazione, né che rappresentanti di ministeri partecipino a procedimenti tariffari dinanzi a tale autorità, purché siano rispettati tutti i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia decisionale e assenza di istruzioni esterne previsti dalla direttiva; spetta al giudice nazionale verificare concretamente tale rispetto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Direttiva 2003/54/CE
  • Direttiva 2009/73/CE

Indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’energia elettrica: nomina del presidente e partecipazione dei ministeri ai procedimenti tariffari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte costituzionale slovacca in una controversia promossa dal Presidente della Repubblica slovacca contro una riforma legislativa nazionale in materia di regolazione del settore energetico. La Corte di giustizia interpreta l’articolo 35, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/72/CE, relativo all’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel mercato interno dell’energia elettrica.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama anzitutto i considerando 33 e 34 della direttiva 2009/72/CE, che evidenziano l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza dei regolatori nazionali e di assicurarne la capacità di decidere su tutti gli aspetti della regolazione, senza condizionamenti da interessi pubblici o privati. Sono inoltre rilevanti:

  • l’articolo 35, paragrafi 4 e 5, che impone indipendenza giuridica e funzionale, autonomia decisionale e regole sul mandato e sulla revoca dei membri del vertice dell’autorità;
  • l’articolo 36, sugli obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione;
  • l’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), sui compiti tariffari dell’autorità. La Corte richiama anche l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e l’articolo 288 TFUE per il margine di scelta lasciato agli Stati membri nell’attuazione delle direttive.

Fatti e disciplina nazionale contestata

La legge slovacca n. 250/2012, come modificata dalla legge n. 164/2017, ha ripristinato in parte il regime previgente alla trasposizione della direttiva 2009/72/CE. In particolare:

  • il presidente dell’autorità di regolamentazione è nominato e revocato dal governo slovacco;
  • il Ministero dell’Economia e, per alcuni casi, il Ministero dell’Ambiente partecipano come parti a determinati procedimenti di fissazione dei prezzi. Il Presidente della Repubblica slovacca ha sostenuto che tali modifiche compromettessero l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e integrassero una trasposizione non corretta della direttiva.

Prima questione: nomina e revoca del presidente dell’autorità

La Corte osserva che la nozione di indipendenza implica la possibilità per l’organo di agire in piena libertà, al riparo da istruzioni e pressioni. Tuttavia, la direttiva 2009/72/CE non indica quale autorità nazionale debba materialmente nominare o revocare il vertice dell’autorità di regolamentazione. Ne deriva che gli Stati membri conservano autonomia istituzionale nella configurazione dell’assetto organizzativo, purché rispettino pienamente gli obiettivi e i vincoli della direttiva. La Corte precisa che il potere di nomina e revoca deve essere rigidamente incardinato nella legge e fondato su criteri oggettivi, chiaramente enumerati e verificabili. Inoltre, il mandato del vertice deve essere prefissato tra cinque e sette anni e la revoca è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall’articolo 35, paragrafo 5. Conclusione: il fatto che il governo sia competente a nominare e revocare il presidente dell’autorità non è di per sé contrario alla direttiva, se tutte le garanzie di indipendenza sono effettivamente assicurate. La verifica concreta spetta al giudice nazionale.

Seconda questione: partecipazione dei ministeri ai procedimenti di fissazione dei prezzi

La Corte chiarisce preliminarmente che la disciplina dell’Unione rileva solo per i procedimenti relativi al settore elettrico; la partecipazione del Ministero dell’Ambiente in procedimenti concernenti l’acqua potabile, se del caso, resta fuori dal perimetro della direttiva 2009/72/CE. Nel merito, la Corte afferma che l’indipendenza decisionale richiesta dall’articolo 35 implica che l’autorità adotti le proprie decisioni autonomamente, senza istruzioni esterne, anche quando siano in gioco interessi pubblici. Ciò non esclude che il governo faccia valere la propria posizione o che i ministeri partecipino ai procedimenti, purché tale partecipazione:

  • non sia vincolante;
  • non si traduca in istruzioni o pressioni;
  • non riduca la portata delle decisioni dell’autorità;
  • non condizioni la cogenza o l’immediata efficacia delle decisioni adottate dall’autorità. Anche su questo punto, spetta al giudice del rinvio verificare che la normativa slovacca non comprometta l’indipendenza decisionale dell’autorità.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 35, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/72/CE:

  • non osta a una normativa nazionale che attribuisce al governo la nomina e la revoca del presidente dell’autorità di regolamentazione, purché siano rispettati i requisiti di indipendenza previsti dalla direttiva;
  • non osta a una normativa nazionale che consente la partecipazione di rappresentanti ministeriali a determinati procedimenti tariffari, purché sia salvaguardata l’indipendenza decisionale dell’autorità.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore energetico non coincide con la sottrazione totale a ogni relazione con il governo, ma con l’assenza di istruzioni, pressioni e interferenze nelle decisioni di regolazione. Gli Stati membri dispongono di margine organizzativo, ma devono garantire in concreto che l’autorità resti giuridicamente distinta, funzionalmente indipendente e capace di adottare decisioni autonome nell’interesse pubblico.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell'energia elettricaautorità nazionali di regolamentazioneindipendenza amministrativaregolazione tariffariatrasposizione delle direttive UE

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.