Cassazione Penale, Ordinanza n. 33438/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto la domanda di detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che le censure miravano soprattutto a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi posti a base del diniego: in particolare, la prognosi negativa di non recidivanza e di affidabilità esterna formulata dal giudice di sorveglianza, fondata sui numerosi precedenti penali, sulle precedenti concessioni di misure alternative seguite dalla commissione di nuovi reati, sulla non regolare condotta intramuraria e sul parere sfavorevole del gruppo di osservazione e trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità e che, comunque, la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
- Il diniego di una misura alternativa alla detenzione è legittimo quando sia sorretto da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa l'assenza, allo stato, di una prognosi favorevole di non recidivanza e di affidabilità esterna.
- Ai fini della valutazione sull'accesso alle misure alternative, possono assumere rilievo i precedenti penali, l'esito negativo di precedenti concessioni di benefici, la condotta intramuraria e il parere dell'area trattamentale.
- Quando il ricorso si risolve nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto, senza individuare reali vizi di legittimità, esso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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