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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore un credito nei confronti dell’Amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di euro 2.074,88, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato fondato sulla mancata esecuzione del giudicato, comprovata dalla mancata impugnazione della sentenza e dal decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il pagamento di euro 2.074,88, oltre interessi legali e moratori dalla data del titolo sino all’effettivo soddisfo. La domanda di rivalutazione monetaria è stata esclusa perché non ricompresa nel dictum della sentenza del giudice ordinario e, quindi, estranea all’oggetto dell’ottemperanza. È stato nominato commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine assegnato. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso concorre a integrare i presupposti dell’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Disciplina il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine specifico e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • L’ottemperanza deve rimanere entro i limiti oggettivi del titolo esecutivo: non possono essere riconosciute o imposte prestazioni ulteriori, come la rivalutazione monetaria, se esse non risultano comprese nel dictum della sentenza da eseguire.
  • Il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e all’inerzia dell’amministrazione, presupposto per l’esecuzione coattiva del titolo nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito dal giudice amministrativo ha natura obbligatoria quale munus di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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