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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15048/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo a un incidente di esecuzione promosso da Maurizio Loccisano volto alla revoca del decreto penale di condanna emesso dal GIP di Locri il 6 dicembre 2018 (irrevocabile il 26 febbraio 2019). Il contrasto riguardava quale giudice dell'esecuzione fosse competente: il GIP di Locri (autore del decreto penale) oppure il Tribunale di Lamezia Terme, considerato che, alla data di proposizione dell'istanza, era risultata irrevocabile per ultima una sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme (irrevocabile il 24 gennaio 2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto assegnando la competenza al Tribunale di Lamezia Terme, disponendo la trasmissione degli atti a detto Ufficio. La Corte ha motivato che, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (criterio cronologico ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen.), pur richiamando il principio della perpetuatio iurisdictionis e precisando che, per l'applicazione di tale criterio, rileva la situazione effettivamente maturata alla data di presentazione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. b), art. 30 e art. 31 cod. proc. pen.

    Norme che regolano la rimessione alla Corte di Cassazione per la risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici; utilizzate come base procedurale per la rimessione del caso.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di decidere sui conflitti di competenza quando sussiste una situazione di stasi processuale: la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto per questa ragione.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato come norma generale sull'esecuzione e sulla determinazione del giudice dell'esecuzione; nel testo è citato in rapporto alla determinazione del giudice competente.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    Criterio cronologico per la determinazione della competenza funzionale nel procedimento esecutivo: se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. È il principio applicato dalla Corte per assegnare la competenza al Tribunale di Lamezia Terme.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revoca del decreto penale di condanna: la richiesta di revoca è l'oggetto dell'incidente di esecuzione che ha originato il conflitto di competenza.

  • art. 460 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il decreto penale di condanna; la Corte ha precisato che la presenza di un decreto penale tra i titoli eseguibili non esclude l'applicazione del criterio previsto dall'art. 665, comma 4.

  • principio della perpetuatio iurisdictionis (giurisprudenziale)

    Principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, di regola, non muta per effetto di successivi giudicati; la Corte lo richiama e lo armonizza con il criterio cronologico dell'art. 665, comma 4, precisando che per l'accertamento rileva la situazione effettivamente maturata alla data di proposizione dell'istanza.

Massime di principio

  • Quando nei confronti dello stesso soggetto esistono più provvedimenti eseguibili, la competenza funzionale spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (criterio cronologico ex art. 665, comma 4 c.p.p.).
  • Per determinare la competenza conta lo stato dei provvedimenti alla data di presentazione dell'istanza di esecuzione o dell'incidente: occorre verificare quale decisione era irrevocabile in quel momento, basandosi sulla situazione fattuale effettiva e non esclusivamente su voci di casellario potenzialmente difformi.
  • Il principio della perpetuatio iurisdictionis resta applicabile: la competenza funzionale si radica al momento dell'inizio del procedimento di esecuzione, ma va conciliato con il criterio cronologico previsto dall'art. 665, comma 4, quando vi sia pluralità di titoli.
  • Se i giudici interessati si rifiutano entrambi di conoscere del procedimento creando una stasi processuale, è ammissibile la rimessione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto (art. 32 c.p.p. e artt. 28, 30, 31 c.p.p.).
  • In presenza di un decreto penale di condanna tra i titoli eseguibili, ciò non esclude l'applicazione del criterio cronologico: il decreto penale si considera insieme agli altri provvedimenti ai fini dell'individuazione del giudice competente.
  • Prassi consigliata: al momento di proporre un incidente di esecuzione verificare e documentare quale provvedimento era irrevocabile alla data di deposito dell'istanza e trasmettere gli atti al giudice individuato dal criterio cronologico; in caso di contrasto tra giudici, richiedere la risoluzione del conflitto dalla Corte di Cassazione.

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