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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 182 del 23.10.2025, con la quale il Sindaco di Oria, ai sensi dell’art. 50 e dell’art. 54 del TUEL, ha disposto la chiusura immediata dell'attività produttiva dell’opificio gestito dalla Società O.R.M. Ambiente S.r.l., per asserite carenze autorizzative, “previa rimozione dei SOA eventualmente presenti e della completa pulizia dell'intero stabilimento”, specificando che la sospensione “resterà efficace fino alla completa regolarizzazione dell'attività, da attestarsi mediante la presentazione di idonea documentazione all'Ufficio Ambiente e al SUAP comunale”; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, e non esibito dal Comune di Oria nonostante l’istanza di accesso agli atti del 27.10.2025, con particolare riferimento agli atti ivi indicati, ivi comprese le note SUAP del 22.9.2025 (prot. n. 17990) e 3.10.2025 (prot. n. 18859).

Giustizia amministrativa202501268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di chiusura immediata dell'attività produttiva, con rimozione dei sottoprodotti eventualmente presenti e pulizia dello stabilimento, fino alla completa regolarizzazione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Sindaco di Oria adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL. Il provvedimento disponeva la chiusura immediata dell'opificio per asserite carenze autorizzative, imponendo la previa rimozione dei sottoprodotti di origine animale eventualmente presenti e la completa pulizia dello stabilimento, e subordinando la cessazione della sospensione alla completa regolarizzazione dell'attività mediante presentazione di idonea documentazione all'Ufficio Ambiente e al SUAP. La società ha inoltre contestato gli atti presupposti e consequenziali, comprese alcune note SUAP, lamentando anche la mancata esibizione degli atti richiesti con istanza di accesso del 27 ottobre 2025. Nella fase cautelare ha dedotto la necessità di sospendere l'ordinanza in ragione dei pregiudizi economico-finanziari derivanti dalla chiusura dell'attività e dall'incidenza dei costi primari di produzione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, precisando che la valutazione è sommaria e non pregiudica il merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da apprezzabile fondatezza, poiché l'ordinanza sembrava finalizzata a fronteggiare una situazione emergenziale per la salute pubblica e l'ambiente presso l'immobile in cui la società svolgeva attività di deposito e stoccaggio di sottoprodotti di origine animale di categorie 1 e 3, in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. Quanto al periculum in mora, i danni dedotti erano di natura patrimoniale e risultavano riconducibili, secondo la valutazione cautelare, in parte alla condotta della stessa ricorrente, consistente nello smaltimento di materiale ad alto rischio senza le prescritte autorizzazioni, e in parte ad aspettative eventualmente ristorabili all'esito del giudizio. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'ambiente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La norma è indicata quale base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata, ritenuta in sede cautelare apparentemente diretta a fronteggiare una situazione emergenziale.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La norma è indicata quale ulteriore base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata, valutata cautelarmente in relazione alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

  • art. 55 c.p.a.

    "art. 55 cod. proc. amm."

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della valutazione di fumus boni iuris, periculum in mora e bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione della legittimità dell'atto è necessariamente sommaria e non pregiudica l'esame del merito; la misura cautelare può essere negata quando il ricorso non presenti un apprezzabile fumus boni iuris.
  • La chiusura immediata di un'attività può risultare cautelarmente giustificata quando appaia diretta a fronteggiare una situazione emergenziale per la salute pubblica e l'ambiente connessa allo svolgimento dell'attività in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali.
  • Il periculum in mora non prevale quando i pregiudizi dedotti siano esclusivamente patrimoniali, risultino almeno in parte riconducibili alla condotta del richiedente e siano eventualmente suscettibili di ristoro all'esito del giudizio.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente può prevalere sull'interesse economico del gestore alla prosecuzione dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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