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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37235/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente ENEL, iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale (P.I.A., poi Fondenel), che aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sul rimborso delle ritenute operate su somme corrisposte in capitale a titolo di prestazione previdenziale integrativa. Con sentenza passata in giudicato la Cassazione aveva già stabilito che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione qualificabile come rendimento netto del capitale accantonato, mentre la restante parte resta soggetta a tassazione separata. Nel successivo giudizio di ottemperanza, il contribuente chiedeva l'integrale rimborso di euro 199.881,85 oltre interessi; la CTR del Lazio accoglieva e nominava un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avesse erroneamente esteso il comando del giudicato senza verificare il presupposto decisivo: la presenza di un effettivo rendimento da investimenti del fondo sul mercato, e dunque la sola porzione della prestazione suscettibile di aliquota agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, affermando che nel giudizio di ottemperanza è denunciabile in cassazione anche il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare il giudicato. Nel merito ha accolto il ricorso perché la CTR non aveva correttamente applicato il principio di diritto già fissato dalle Sezioni Unite: l'aliquota del 12,50% opera solo sulla parte della prestazione costituita da rendimento netto, derivante dall'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato, con onere di prova a carico del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà verificare se vi sia stato impiego del capitale sul mercato, quale rendimento ne sia derivato e liquidare di conseguenza l'eventuale rimborso, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    violazione delle norme del procedimento; ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ottemperanza è ammissibile non solo per violazione delle norme del giudizio di ottemperanza, ma per qualunque error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il difettoso esercizio del potere di interpretare il giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della prova relativa al rendimento del fondo e all'applicazione dell'aliquota agevolata.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    L'aliquota del 12,50% si applica, in via analogica, ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, ma solo alla componente qualificabile come rendimento netto del capitale accantonato.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale resta soggetta al regime di tassazione separata, distinto dalla parte di rendimento.

  • art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985 per i dirigenti di aziende industriali

    Serve a ricostruire l'origine del trattamento previdenziale integrativo destinato ai dirigenti ENEL.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    L'iscrizione al fondo in epoca anteriore alla sua entrata in vigore è il presupposto per la disciplina fiscale affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può interpretare e precisare il contenuto del giudicato, ma non può attribuire un diritto nuovo o ulteriore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
  • La violazione del giudicato in ottemperanza è sindacabile in cassazione non solo quando il giudice disapplichi le norme del procedimento, ma anche quando interpreti in modo errato la regola iuris risultante dal giudicato stesso.
  • Per le prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali complementari a iscritti anteriori al d.lgs. n. 124/1993, il regime agevolato del 12,50% si applica esclusivamente alla componente di rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento del capitale accantonato.
  • L'onere di dimostrare l'esistenza, l'entità e la provenienza del rendimento del fondo grava sul contribuente che chiede il rimborso.
  • La distinzione fiscale rilevante non dipende dalla denominazione del fondo o dalla sua evoluzione organizzativa, ma dalla composizione strutturale della prestazione e dall'effettivo impiego del capitale sul mercato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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