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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9460/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale e ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs. 150/2022 e 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., invocando la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché la violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, ai fini dell'ammissibilità, la disciplina degli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater nella formulazione vigente al momento del deposito dell'appello (principio tempus regit actum), essendo l'appello proposto il 22/12/2023 contro sentenza del 21/09/2023. Ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale richiamando precedenti conformi che hanno ritenuto manifestamente infondata la doglianza in rapporto agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, riconoscendo la legittimità della scelta legislativa che impone adempimenti formali a pena di inammissibilità per le impugnazioni del difensore. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che i commi richiesti impongano, a pena di inammissibilità, il deposito insieme all'appello della dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato assente in primo grado, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; tali adempimenti regolano le modalità di esercizio dell'impugnazione tramite difensore e possono essere valutati restrittivamente ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce l'applicabilità delle modifiche introdotte dall d.lgs. 150/2022 alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte ha applicato il principio che la disposizione vigente al momento dell'atto regola l'ammissibilità.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    entrata in vigore 25/08/2024, abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581

    La Corte ha rilevato che, malgrado la successiva abrogazione del comma 1-ter, non essendovi norma transitoria, le impugnazioni proposte durante la vigenza della precedente disciplina devono essere giudicate secondo quella disciplina.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il ricorrente aveva invocato violazioni di questi principi costituzionali; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate in linea con precedente giurisprudenza, poiché le norme impugnate non impediscono l'esercizio personale del diritto di difesa ma disciplinano modalità accessorie e formali dell'impugnazione tramite difensore.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata nella valutazione delle censure sul giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistente conflitto con l'art. 6, avendo le norme impugnate natura regolatoria delle modalità di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l'appello è proposto dal difensore per conto di un imputato assente in primo grado, è necessario depositare insieme all'atto di impugnazione il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio, se tali requisiti sono previsti dalla normativa vigente al momento del deposito; la loro mancanza determina inammissibilità.
  • Si applica il principio tempus regit actum: per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione si deve fare riferimento al testo normativo in vigore alla data dell'atto impugnatorio, anche se successivamente la norma viene modificata o abrogata senza disposizioni transitorie.
  • Le censure di illegittimità costituzionale in materia di adempimenti formali per le impugnazioni del difensore sono state spesso ritenute manifestamente infondate: tali norme sono interpretate come regolatorie delle modalità di esercizio dell'impugnazione e non come limiti al diritto di difesa personale dell'imputato.
  • Se la normativa successivamente cambia (es. abrogazione) senza disciplina transitoria, le impugnazioni già proposte sotto il regime precedente restano soggette a quel regime; pertanto chi impugna deve valutare con attenzione il regime formale applicabile al momento del deposito.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe rinnovare ed esplicitare il mandato e l'elezione di domicilio in prossimità dell'impugnazione, e verificare tempestivamente eventuali modifiche legislative o giurisprudenziali rilevanti.
  • Nel caso di dubbi sulla ammissibilità formale, considerare mezzi preventivi (es. istanza al giudice per integrazione o chiarimento prima della scadenza dei termini) pur tenendo conto dei limiti temporali degli stessi.

Testo integrale

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