Cassazione Civile, Ordinanza n. 22339/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA per l’anno 2009. La Commissione tributaria regionale del Molise aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale determinasse comunque l’invalidità dell’atto impositivo, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso l’obbligo generalizzato di contraddittorio a qualunque tipologia di accertamento e che, in particolare, per gli accertamenti c.d. "a tavolino" non ricorresse un simile obbligo automatico di nullità. Il ricorso riguardava sia il profilo delle imposte dirette sia quello dell’IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica ai soli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; inoltre ha ribadito la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i primi la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare invalidità dell’atto, ma solo se il contribuente indichi in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere; per i secondi, l’obbligo sussiste solo nei casi espressamente previsti. Poiché nel caso concreto si trattava di accertamento "a tavolino" e la CTR aveva annullato automaticamente l’avviso per la sola mancata attivazione del contraddittorio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
"l'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente"
La norma non introduce un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per ogni accertamento, ma si riferisce ai soli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c."
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
L. 212/2000
Richiamata quale Statuto del contribuente, in relazione alla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
La Corte ne limita l’ambito applicativo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata: per i tributi non armonizzati sussiste solo nei casi previsti espressamente dalla legge, mentre per i tributi armonizzati opera secondo i principi del diritto dell’Unione.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in giudizio le difese concrete e non meramente pretestuose che avrebbe potuto svolgere tempestivamente.
- L’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 riguarda esclusivamente accessi, ispezioni e verifiche eseguiti presso i locali del contribuente e non può essere esteso automaticamente agli accertamenti c.d. "a tavolino".
- L’annullamento dell’avviso di accertamento non può essere pronunciato in via automatica per la sola omissione del contraddittorio quando manchi la verifica dei presupposti specifici richiesti dalla disciplina applicabile.
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