Cassazione Penale, Sentenza n. 44779/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, tramite difensore, impugnavano la sentenza di appello che confermava la condanna per concorso in estorsione aggravata (tutti) e furto (Portogallo Marco). I motivi principali: 1) vizio di qualificazione giuridica: i fatti dovevano essere riqualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., poichè la sottrazione delle casse e la richiesta di denaro sarebbero state finalizzate a ottenere il pagamento di spettanze lavorative; 2) mancata sussistenza dell'aggravante persone riunite, posto che la richiesta di denaro sarebbe stata compiuta dal solo Marco; 3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione; 4) omissione di considerazione delle pene sostitutive; 5) per Marco, mancanza del dolo specifico per il furto, essendo l'atto diretto al recupero di retribuzioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Principali punti decisionali: 1) è esclusa la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) perché la pretesa di credito non era adeguatamente provata né individuata nella sua entità e natura e non risultava ragionevole la convinzione di poter esercitare direttamente il diritto richiesto; 2) la sottrazione delle casse e la successiva richiesta di pagamento configurano invece il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) e il furto come fatto autonomo non assorbito dall'art. 393, atteso che quest'ultimo assorbe solo violenze o minacce che siano elementi costitutivi, ma non l'impossessamento di cose altrui e la richiesta di 'riscatto'; 3) il dolo del furto è stato ritenuto sussistente anche quando la condotta è finalizzata ad ottenere un vantaggio quale il pagamento di spettanze; 4) l'aggravante delle persone riunite è stata ritenuta adeguatamente motivata; 5) la determinazione della pena e il diniego delle pene sostitutive sono stati ritenuti correttamente motivati con riferimento alla personalità degli imputati, alla recidiva e al curriculum criminale.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La corte ha escluso l'applicabilità perché la pretesa debitiva non era sufficientemente determinata e non risultava che la condotta fosse diretta a tutelare, nella ragionevole opinione dell'agente, un diritto direttamente esercitabile. Inoltre art. 393 non contiene l'elemento della sottrazione materiale delle cose altrui e quindi non assorbe il furto seguito da richiesta di pagamento.
art. 624 cod. pen. (furto)
Il furto è stato ritenuto autonomo reato con dolo specifico compatibile con la finalità di ottenere un vantaggio (compreso il pagamento di spettanze), per cui la condotta non è stata assorbita dall'esercizio arbitrario.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La sottrazione di beni e la successiva richiesta di denaro per la restituzione integrano il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto correttamente configurata l'estorsione aggravata nel caso concreto.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (violazione norme penali)
I motivi basati su presunta inosservanza o errata applicazione della legge penale sono stati ritenuti infondati perché la ricostruzione fattuale e il confronto strutturale delle norme sono conformi alla giurisprudenza di legittimità.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (difetto o contraddittorietà della motivazione)
Le doglianze sulla motivazione della pena e sull'esclusione delle pene sostitutive sono state ritenute generiche o infondate: la corte d'appello ha dato adeguata motivazione in relazione alla personalità degli imputati e alla recidiva.
art. 15 cod. pen. (concorso apparente di norme / specialità)
Applicato il principio di specialità logico-formale: non sussiste rapporto di specialità tra art. 393 e le fattispecie del furto/estorsione perché quest'ultime contengono elementi costitutivi non presenti in art. 393.
Massime di principio
- La distinzione fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione dipende dal fine soggettivo e dalla ragionevole opinione dell'agente circa l'esistenza e la tutelabilità del diritto preteso: senza adeguata prova o determinazione del credito, l'ipotesi di autotutela privata non regge.
- Non è possibile giustificare con art. 393 c.p. l'acquisizione violenta di beni diversi dall'oggetto del presunto credito: sottrarre cose altrui e richiederne il pagamento configura tipicamente estorsione e, se vi è impossessamento, anche furto come reato autonomo.
- Per il furto il dolo specifico si intende realizzato anche se il vantaggio perseguito è il pagamento di spettanze o altre utilità non strettamente patrimoniali previste come legittime; la motivazione sulla finalità non esclude automaticamente il dolo.
- La qualificazione della fattispecie richiede confronto strutturale fra norme (criterio di specialità logico-formale): una norma speciale assorbente è tale solo se contiene tutti gli elementi della norma generale più eventuali requisiti caratteristici.
- In presenza di recidiva e di un profilo di personalità negativo il giudice può motivare il diniego delle pene sostitutive e l'aumento della pena per continuazione sulla base del concreto curriculum criminale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →