Cassazione Penale, Ordinanza n. 36821/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello che affermava la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata e per detenzione e porto illegale di una pistola, senza modificare il trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per rapina aggravata e per detenzione e porto illegale di una pistola. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la corte territoriale avesse valutato in modo non corretto gli elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione sul punto era congrua e non illogica e che i precedenti penali, anche specifici, rendevano recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica e valorizzi, tra gli altri elementi, i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, ai fini della meritevolezza della diminuente.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo sorregga con motivazione congrua, non manifestamente illogica e ancorata a elementi ostativi, come i precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche può assumere rilievo negativo la biografia criminale dell'imputato, specialmente in presenza di precedenti specifici, potendo tale dato prevalere sugli elementi favorevoli addotti dalla difesa.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura manifestamente infondata sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della responsabilità già confermata in appello.
Come è indicizzato
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