Sentenza n. 221/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 3892/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3892/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle euro 1.129,00, oltre agli interessi legali su ciascun rateo sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero a mezzo PEC il 26 maggio 2022 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Dal testo emerge che erano stati documentati sia il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 4 agosto 2025, sia la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale, comprensive degli interessi. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione dotato delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il compenso non è posto a carico del commissario, ma l’attività del dirigente ministeriale nominato non comporta un compenso ulteriore in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale fondamento dell’azione di ottemperanza, ritenuta ammissibile e fondata in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e di un’inottemperanza dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto inutilmente decorso, consentendo la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ottemperanze aventi ad oggetto altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla determinazione del compenso del commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta contro una pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto il pagamento di una somma di denaro, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento integrale delle somme dovute secondo il dispositivo della sentenza, comprensive degli accessori eventualmente riconosciuti nel titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento dell’amministrazione, fissando un termine per l’esercizio del potere sostitutivo e consentendo la delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguate competenze.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 per la determinazione del compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi all’equa riparazione può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla medesima legge.
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