Sentenza n. 2648/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal sig. -OMISSIS- al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto provvedimento dell'amministrazione sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate. La liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato provvedimento.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza nazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e reiterata più volte. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva provveduto sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Disciplina il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo cui si riferiva l'istanza del ricorrente.
art. 5 d.l. 130/2020
Indicato nel ricorso quale base normativa del circuito nazionale di accoglienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione provvede sulla domanda rimasta inevasa, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In presenza della sopravvenuta definizione della domanda amministrativa che ha determinato il giudizio sul silenzio, le spese possono essere compensate quando ricorrono i presupposti di legge.
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