Cassazione Penale, Sentenza n. 45085/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 4 e art. 6, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e art. 416-bis.1 c.p.) e carenza di motivazione, sostenendo in particolare: inesistenza dell'attualità della pericolosità sociale per mancata pronuncia di responsabilità penale definitiva; rilevanza e distanza temporale trascurabile dei precedenti; ininterrotto stato detentivo dal 2018; frequenze connotate da legami familiari; assenza di un concreto vincolo associativo e di elementi probatori solidi per l'aggravante di agevolazione mafiosa; possibile infondatezza dell'ipotesi accusatoria nel procedimento penale parallelo; condizioni economiche non significative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano generici, reiterativi e finalizzati a una rivalutazione del merito (censura non consentita nel procedimento di prevenzione in cassazione, dove è ammessa soltanto la denuncia di violazione di legge o di motivazione inesistente o meramente apparente). Ha confermato la correttezza della ricostruzione operata dalla Corte di appello: inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 per la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico con collegamenti con la 'ndrina Pisano (denominata 'i diavoli di Rosarno'), la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale, nonché il rilievo probatorio dell'arresto in flagranza nell'agosto 2018 con il trasporto di un chilogrammo di cocaina e la successiva detenzione continuativa. Ha richiamato l'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, che stabilisce la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare, precisando che la custodia cautelare non attenua ma anzi conferma la presunzione di attualità della pericolosità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, art. 6 comma 1, art. 10 comma 3, art. 14 comma 2-bis, art. 27 comma 2
Art. 4 comma 1 lett. b) usato per la selezione categoriale del proposto (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico). Art. 10 e 27 richiamati per delimitare il sindacato in cassazione nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente). Art. 14 comma 2-bis interpretato nella linea che la sospensione della esecuzione della sorveglianza durante la custodia cautelare non annulla la presunzione di attualità della pericolosità; la custodia cautelare può anzi costituire conferma della pericolosità.
art. 416-bis.1 c.p.
citato nella impugnazione relativo all'aggravante di agevolazione mafiosa
La norma riferita alla qualificazione di condotte che agevolano l'organizzazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che dalla ricostruzione fattuale emergessero indizi sufficienti del collegamento con le cosche locali (Pisano), giustificando l'applicazione della categoria criminologica e la valutazione della pericolosità.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; qui la sanzione è stata disposta equitativamente.
art. 203 c.p.
richiamato nel corpo della motivazione
Norma di riferimento per la fase prognostica del procedimento di prevenzione: la valutazione delle probabili future condotte dell'interessato ai fini della tutela dei beni giuridici minacciati, cui la Corte ha riconosciuto corretto riferimento nella motivazione.
legge 17 ottobre 2017, n. 161
ha introdotto l'art. 14 comma 2-bis d.lgs. 159/2011
Intervento legislativo che ha chiarito gli effetti della custodia cautelare sull'esecuzione della sorveglianza speciale; la Corte ne ha seguito la lettera e la ratio nel confermare l'operatività della presunzione di attualità della pericolosità.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la cassazione è limitata ai profili di illegittimità di diritto e alla verifica della motivazione inesistente o meramente apparente; non è ammessa la rivalutazione del merito o la mera rinnovazione di censure già esaminate.
- L'omesso esame espresso di un motivo d'appello non implica automaticamente mancanza di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito dalla struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- La sussistenza della custodia cautelare personale incompatibile con la sorveglianza speciale non attenua la presunzione di attualità della pericolosità; la custodia cautelare può costituire, invece, conferma della pericolosità ai fini della misura di prevenzione.
- Per contestare efficacemente una sorveglianza speciale è necessario fornire argomentazioni precise e idonee a dimostrare l'assenza di attualità della pericolosità, non meri rilievi generici o la riproposizione di questioni già decise.
- La prova di collegamenti con associazioni dedite al narcotraffico e di rapporti di contiguità con formazioni mafiose può legittimare la misura di prevenzione anche in assenza di condanna definitiva per tutti i fatti contestati, quando il quadro indiziario sia solido.
- Il deposito di un ricorso infondato o meramente dilatorio può comportare l'addebito delle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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