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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26488/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a due decreti ingiuntivi richiesti da una erede nei confronti della banca garante. La banca aveva rilasciato fideiussioni, su richiesta di società terze, a garanzia di obbligazioni derivanti da atti di compravendita immobiliare in favore della dante causa dell'odierna ricorrente. I giudici di merito hanno ritenuto che l'escussione della garanzia fosse tardiva perché effettuata oltre il termine contrattuale di 30 giorni dalla scadenza del 31 dicembre 2014 e, comunque, con modalità difforme da quella pattuita, poiché il contratto imponeva l'invio di lettera raccomandata a.r. e non di comunicazione via p.e.c. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2965, 1375, 1334 e 2943 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi il principio di scissione dei tempi di notifica, che la clausola fosse interpretata nel senso di richiedere solo certezza di invio e ricezione, che il termine non potesse ritenersi integralmente fruibile per coincidenza con il periodo festivo, e che la clausola di decadenza fosse eccessivamente onerosa e quindi nulla; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 48 d.lgs. 82/2005, dell'art. 1352 c.c. e della l. n. 221/2012, affermando che la p.e.c. dovesse considerarsi valida e tempestiva in assenza di una pattuizione esclusiva sul mezzo postale e richiamando anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla scissione degli effetti della notificazione, perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui il principio di scissione vale per gli atti processuali, ma non per gli atti negoziali sostanziali recettizi, come l'atto di escussione della fideiussione, che produce effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario ex art. 1334 c.c. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure volte a ottenere una diversa interpretazione del contratto, perché non specificavano quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati; ed ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 2965 c.c., affermando che il mittente deve attivarsi per tempo e non può invocare la scissione per beneficiare integralmente del termine. Anche il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha confermato che, se il contratto prescrive la raccomandata a.r., comunicazioni inviate con mezzo diverso, come la p.e.c., non sono equivalenti; ha escluso la pertinenza della sentenza costituzionale invocata, perché nel caso concreto l'invalidità derivava non dall'orario di invio telematico ma dalla difformità del mezzo rispetto a quello pattuito; ha infine dichiarato nuove, quindi inammissibili, le ulteriori questioni non trattate nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2965 c.c.

    La clausola di decadenza non può essere invocata per sostenere che il creditore abbia diritto a fruire integralmente del termine quando l'atto deve comunque pervenire al destinatario entro la scadenza; il mittente deve attivarsi per tempo.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede non consente di ritenere tempestiva un'escussione che, pur spedita alla fine del termine, pervenga oltre la scadenza quando l'atto è recettizio e il contratto richiede una specifica forma di comunicazione.

  • art. 1334 c.c.

    L'atto negoziale unilaterale produce effetti solo dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario; non opera la scissione degli effetti della notificazione propria degli atti processuali.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla scissione dei tempi di notifica; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva ai fini dell'escussione della fideiussione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti, ma le censure sono state comunque ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutarne l'orientamento.

  • art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Invocato per sostenere la validità della p.e.c., ma ritenuto non idoneo a superare la clausola contrattuale che imponeva la raccomandata a.r.

  • art. 1352 c.c.

    La forma pattuita dalle parti per la comunicazione dell'escussione vincola i contraenti e rende inefficaci le comunicazioni effettuate con modalità diverse.

  • L. n. 221 del 2012

    Richiamata dalla ricorrente in materia di comunicazioni telematiche, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.

  • art. 149, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla regola della scissione degli effetti per gli atti processuali notificati.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Menionato come ipotesi di estensione della regola della scissione agli atti tributari, non pertinente al caso in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Giustifica il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica agli atti processuali e, in ambiti speciali, agli atti espressamente equiparati, ma non si estende automaticamente agli atti negoziali sostanziali recettizi.
  • Quando un contratto prevede una specifica modalità di comunicazione o di escussione della garanzia, la forma pattuita è vincolante e le comunicazioni effettuate con mezzo diverso sono inefficaci, salvo diversa pattuizione o disciplina applicabile.
  • Per gli atti recettizi, la tempestività va valutata con riferimento al momento in cui l'atto giunge a conoscenza del destinatario, non al momento della sola spedizione.
  • La censura che mira a una diversa interpretazione del contratto è inammissibile in cassazione se non indica specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
  • La deduzione di questioni nuove in cassazione è inammissibile quando non risulta che siano state previamente sottoposte al giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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