Sentenza del 20/12/2016 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Novara
Imposte doganali - Accise - Gasolio agricolo - Destinazione e finalità inerenti all'attività agricola dell'assegnatario - Agevolazioni fiscali - Condizioni. Comunicazione con indicazione delle percentuali d'uso - Computo dei quantitativi di rispettiva pertinenza - Avviso di pagamento - Destinazione ad uso diverso da quello agricolo e a soggetti diversi da quelli assegnatari - Indebito utilizzo del carburante - Configurabilità - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo di gasolio agricolo sottoposto ad accisa agevolata. La normativa richiede che l'assegnazione e l'impiego del carburante siano riferibili all'attività agricola del beneficiario e siano documentati, anche mediante la presentazione all'UMA di un contratto sottoscritto dalle ditte interessate, con indicazione delle percentuali d'uso di rispettiva pertinenza. Tali indicazioni servono a determinare i quantitativi spettanti a ciascun soggetto e a consentire controlli effettivi sulla destinazione del prodotto. La destinazione del carburante a usi diversi da quelli agricoli o a soggetti diversi dagli assegnatari integra un indebito utilizzo dell'agevolazione.
La decisione
È stata affermata la legittimità della pretesa fiscale conseguente all'utilizzo del carburante agevolato in violazione delle condizioni previste. L'agevolazione è riconoscibile soltanto quando sia dimostrato che il gasolio è stato impiegato per alimentare una macchina agricola nell'ambito di un'attività o di un fondo riconducibile all'interesse economico dell'assegnatario. In mancanza di documentazione idonea, oppure in caso di cessione o destinazione a soggetti e finalità estranei all'assegnazione, l'impiego è indebito e comporta il recupero delle imposte e delle accise dovute, come richiesto nell'avviso di pagamento.
Norme richiamate
Normativa sulle agevolazioni fiscali per il gasolio agricolo e sulle accise
L'aliquota agevolata è subordinata al rispetto della destinazione agricola del carburante, alla riferibilità dell'utilizzo al soggetto assegnatario e alla disponibilità di documentazione idonea a dimostrare quantitativi, percentuali d'uso e modalità di impiego.
Disciplina UMA sull'assegnazione del carburante agricolo
La comunicazione all'UMA di un contratto sottoscritto dalle ditte interessate, con l'indicazione delle percentuali d'uso individuali, consente di calcolare i quantitativi spettanti e costituisce uno strumento essenziale di controllo contro abusi e utilizzi indebiti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sul carburante agricolo sono di stretta interpretazione e spettano solo se sono rispettate sia la destinazione agricola sia le condizioni documentali previste.
- Non è sufficiente dimostrare che il carburante sia stato utilizzato su un terreno agricolo: occorre provare anche il collegamento economico e giuridico tra il fondo, la macchina impiegata e il soggetto assegnatario.
- La cessione, l'assegnazione informale o l'utilizzo del carburante da parte di soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione può comportare la perdita dell'agevolazione e il recupero delle accise.
- Contratti, comunicazioni UMA, percentuali d'uso e registrazioni dei quantitativi devono essere coerenti e conservati, perché l'onere di dimostrare la corretta destinazione del prodotto grava sostanzialmente sul beneficiario dell'agevolazione.
- In caso di controllo, l'impiego è generalmente considerato legittimo quando il contribuente dimostra in modo concreto che il carburante ha alimentato una propria macchina agricola per attività riferibili al suo interesse economico.
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