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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13272/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di indennità per l'apposizione e la reiterazione di un vincolo urbanistico su un'area di proprietà privata, ritenuto dalla Corte d'appello espropriativo e, dunque, indennizzabile. Il Comune aveva impugnato la decisione d'appello e, in cassazione, aveva ottenuto la cassazione con decisione nel merito di rigetto della domanda, perché la Corte aveva qualificato il vincolo come conformativo e l'area come inedificabile, escludendo l'indennità ex art. 39 d.P.R. n. 327/2001. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo: 1) errore di fatto nella lettura del terzo motivo del ricorso del Comune, sostenendo che la Cassazione avrebbe attribuito al Comune una tesi diversa da quella effettivamente svolta; 2) travisamento degli atti per avere qualificato il vincolo come conformativo anziché espropriativo, nonostante gli asseriti riconoscimenti del Comune nel giudizio di merito; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, perché la Cassazione si sarebbe pronunciata sulla natura del vincolo su un tema non dedotto nel motivo accolto del Comune.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha chiarito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore meramente percettivo su un fatto esistente o inesistente risultante dagli atti, non già un errore di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica delle emergenze processuali. Nel caso concreto, le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a contestare la lettura e la qualificazione giuridica del terzo motivo del ricorso del Comune e della natura del vincolo urbanistico, cioè un errore di giudizio e non di fatto. La Corte ha inoltre ribadito che, nel giudizio di legittimità, può individuare d'ufficio la ragione giuridica di accoglimento del ricorso nei limiti dei fatti già accertati e senza nuovi accertamenti, sicché anche l'eventuale erroneo esercizio di tale potere non integra errore revocatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001

    L'indennità per vincoli espropriativi non è dovuta quando il vincolo ha natura conformativa e rende l'area inedificabile per destinazione impressa con criteri generali e astratti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede un errore meramente percettivo su un fatto non controverso; non copre errori di interpretazione o valutazione degli atti.

  • art. 384 c.p.c.

    L'eventuale esercizio del potere della Corte di decidere la causa nel merito e di individuare la ragione giuridica di decisione sulla base dei fatti già acquisiti non integra errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Introduce la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio deducibile avverso una sentenza della Corte di cassazione deve consistere in un errore di fatto meramente percettivo, risultante dagli atti, e non può coincidere con una diversa lettura, interpretazione o qualificazione giuridica degli atti processuali.
  • Non è revocatorio il vizio che investe la valutazione della Corte sulla natura giuridica di un vincolo urbanistico o sulla fondatezza in diritto del motivo di ricorso: tale censura attiene al giudizio e non alla percezione del fatto.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché tale ragione si fondi sui fatti già accertati e non richieda nuovi accertamenti istruttori; un eventuale errore nell'esercizio di tale potere è, al più, errore di diritto.
  • L'errore sulla qualificazione del vincolo urbanistico come conformativo o espropriativo, quando riguardi la valutazione delle risultanze processuali e la loro rilevanza giuridica, non integra errore di fatto revocatorio.
  • L'indennità prevista per i vincoli espropriativi reiterati presuppone che il vincolo incida su aree edificabili; se il vincolo è conformativo e rende l'area inedificabile per una destinazione generale di zona, l'indennizzo non è dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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