Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01382/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 9 gennaio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono i fatti di merito né il reato contestato, perché il provvedimento di legittimità si limita a scrutinare l'ammissibilità del ricorso. La Corte rileva che il ricorso articolava dieci motivi: i primi due erano, in parte, censure di merito e doglianze in punto di fatto, con contenuto meramente confutativo; i motivi dal terzo al decimo erano invece generici e sostanzialmente riproduttivi di contestazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette sul piano giuridico. Il ricorrente, con memoria, aveva chiesto la trasmissione al Presidente per l'ulteriore corso del processo, sostenendo la non inammissibilità dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di ammissibilità perché, per una parte, attenevano al fatto e avevano natura confutativa, e per la restante parte erano generiche e reiterative di censure già disattese in appello con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la non mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure di merito o in doglianze meramente confutative, prive di specifico contenuto giuridico.
  • È inammissibile il ricorso che riproduce in modo generico motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di prova della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.