Cassazione Civile, Ordinanza n. 05329/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per la non corretta lavorazione di quarantaquattro pratiche di riscatto. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento; successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5614/2023, aveva respinto il ricorso del lavoratore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che nella precedente ordinanza vi fosse stato un errore di fatto: la Corte non avrebbe considerato che l'accertamento delle trentanove pratiche irregolari era già completo e definitivo con la relazione preliminare del 21 luglio 2017, poi trasmessa all'Ufficio procedimenti disciplinari, mentre la relazione conclusiva del 5 luglio 2018 sarebbe stata solo riassuntiva; da ciò deriverebbe anche l'errore sulla valutazione del notevole inadempimento posto a base del licenziamento, poiché nella contestazione sarebbero confluite anche pratiche già definite nelle prime due relazioni ispettive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il presunto fatto omesso non fosse stato ignorato, poiché la precedente ordinanza aveva espressamente menzionato anche la relazione del 21 luglio 2017 e l'aveva valutata insieme ad altre risultanze per affermare la tempestività della contestazione e la rilevanza disciplinare dei fatti; pertanto non si trattava di errore di percezione, ma di una censura di valutazione/interpretazione delle risultanze processuali, non deducibile con la revocazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, ma solo in presenza dei presupposti tipici dell'errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio rilevante è un errore di fatto, consistente in una svista percettiva su un fatto decisivo non controverso; non è invece configurabile quando si contesta la valutazione o interpretazione degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442
richiamata come precedente conforme sul perimetro dell'errore di fatto revocatorio e sulla non sindacabilità, in revocazione, degli errori di giudizio fondati su valutazioni processuali.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata ai fini dell'accertamento delle condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia commesso un vero errore di fatto revocatorio, cioè una svista percettiva o materiale su un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti.
- Non ricorre errore revocatorio quando la censura riguarda la valutazione, selezione o interpretazione delle risultanze istruttorie e documentali compiuta nella precedente decisione: tali profili attengono al giudizio, non alla percezione del fatto.
- L'errore di fatto revocatorio è escluso se il fatto dedotto come omesso o mal percepito è stato comunque espressamente considerato nella sentenza o nell'ordinanza impugnata, anche solo ai fini della complessiva motivazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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