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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22290/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La ditta individuale aveva convenuto la banca chiedendo il ricalcolo del dare/avere di due conti correnti e dei rapporti collegati, deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, competenze non concordate e giorni di valuta illegittimi, con richiesta di restituzione delle somme addebitate in base a clausole nulle. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che, quando è il correntista ad agire per accertamento e ripetizione dell’indebito, egli debba produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto, non potendosi applicare il criterio del saldo zero in difetto di produzione integrale; aveva inoltre considerato irrilevante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e ha ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi di appello, inclusi quelli sulla rinnovazione della consulenza tecnica e sul superamento del tasso soglia. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2697, 115, 116, 196 c.p.c. e 210 c.p.c., sostenendo di avere comunque prodotto ampia documentazione contabile dal 1993 al 1999 e che la Corte territoriale avrebbe errato nel pretendere l’integrale produzione degli estratti conto e nel non valorizzare la consulenza tecnica espletata, la quale aveva consentito il ricalcolo dal saldo zero a partire dal primo estratto disponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, in modo assoluto, il correntista che agisce in giudizio deve sempre produrre tutti gli estratti conto dell’intero rapporto e che, in difetto, la domanda non possa essere esaminata con ricostruzione del saldo sulla base di altri elementi probatori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente secondo cui, anche in presenza di produzione non integrale degli estratti conto, il giudice di merito può ricostruire i saldi mediante ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, anche avvalendosi di consulenza tecnica, purché i documenti disponibili consentano di giustificare il saldo iniziale del periodo esaminato. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto enunciato anche in tema di riparto dell’onere della prova e valutazione della documentazione contabile parziale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che imponga in modo assoluto la produzione integrale di tutti gli estratti conto, ammettendo la ricostruzione del rapporto con ulteriori prove idonee e complete.

  • art. 115 c.p.c.

    la valutazione delle prove documentali disponibili deve avvenire secondo il principio dispositivo e del libero convincimento del giudice, senza ignorare la documentazione ritualmente prodotta.

  • art. 116 c.p.c.

    il mancato ottemperamento a un ordine di esibizione può al più rilevare come elemento valutabile, ma non consente di sovvertire automaticamente il riparto dell’onere probatorio.

  • art. 196 c.p.c.

    la consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata per la ricostruzione dei saldi quando supportata da elementi documentali idonei; la sua eventuale rinnovazione va valutata alla luce della correttezza dei dati probatori disponibili.

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione può essere disposto nel processo, ma il suo mancato adempimento non sostituisce l’onere probatorio della parte onerata.

  • art. 2710 c.c.

    le scritture contabili regolarmente tenute dell’imprenditore sono richiamate dalla ricorrente come elemento probatorio utile nel ricalcolo del rapporto.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato con riferimento al deposito di documentazione contabile in corso di primo grado.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto il ricalcolo del saldo di un conto corrente, la mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda o l’impossibilità di ricostruire il rapporto.
  • Il giudice di merito può desumere il dare/avere anche da una documentazione parziale, purché integrata da altri elementi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo iniziale del periodo esaminato.
  • Quando il correntista agisce per la ripetizione dell’indebito, l’onere della prova resta a suo carico, ma può essere assolto anche mediante estratti disponibili, scritture contabili e consulenza tecnica, se i dati consentono una ricostruzione attendibile.
  • Il criterio del saldo iniziale del primo estratto disponibile non è una regola automatica e indiscriminata: esso opera solo quando, sulla base delle risultanze processuali, non sia possibile ricostruire diversamente il rapporto; in presenza di elementi probatori sufficienti, il giudice deve utilizzare il complesso delle prove disponibili.
  • L’ordine di esibizione e la mancata collaborazione della banca non possono sostituire il necessario accertamento del materiale probatorio già acquisito e non esonerano la parte attrice dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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