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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12565/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La ricorrente impugna il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro che, in data 3 aprile 2025, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Con l'unico motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'omogeneità delle condotte, che a suo dire sarebbero in prevalenza delitti contro il patrimonio e quindi riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Deduce inoltre che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato la condizione di tossicodipendenza e il disturbo psichico, documentati, elementi che secondo la difesa avrebbero inciso sulla valutazione della continuazione. Sono stati depositati motivi nuovi e memoria con allegati, sempre incentrati sull'incidenza della tossicodipendenza e del disturbo psichico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato compiutamente i fatti oggetto dei diversi giudizi e aveva escluso la presenza di concreti indicatori della comune ideazione tra le diverse condotte; la censura della ricorrente si risolveva dunque in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla tossicodipendenza e al disturbo psichico, la Corte ha osservato che la documentazione prodotta con il ricorso e con la successiva memoria non risultava sottoposta al giudice del merito con l'originaria istanza, sicché non poteva parlarsi di lacune motivazionali sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto, quando il giudice di merito abbia già esaminato in modo compiuto gli elementi rilevanti e abbia escluso la sussistenza di indicatori della comune ideazione criminosa.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la mera prospettazione di omogeneità tra i reati non basta se il giudice dell'esecuzione ha motivatamente escluso concreti indici del medesimo disegno criminoso.
  • Elementi fattuali o documentali invocati a sostegno della domanda esecutiva non possono essere valorizzati in cassazione se non risultano già sottoposti al giudice del merito con l'istanza originaria; in difetto, non può parlarsi di vizio motivazionale per omesso esame.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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