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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50313/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/06/2022 della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduce tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver valorizzato intercettazioni e fatti (anche relativi a processi diversi o successivamente assolti) senza valutazione complessiva; (2) errore nel ritenere assente la natura mafiosa dell'associazione; (3) mancata valutazione della colpa lieve che avrebbe autorizzato la riduzione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il diniego della riparazione per ingiusta detenzione. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica e coerente circa la sussistenza della colpa grave/dolo: quadro indiziario all'epoca della custodia cautelare (precedente condanna nel processo "Basilischi", intercettazioni con esponenti mafiosi, estorsione oggetto di altro procedimento) e comportamento reticente dell'indagato in sede di interrogatorio giustificavano il rigetto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla Avvocatura dello Stato per il MEF.

Norme richiamate

  • legge n. 865 del 1967

    Normativa in materia di armi richiamata per indicare i reati di natura militare/armi contestati nel procedimento; valorizzata come parte del quadro indiziario che giustificò la misura cautelare.

  • legge n. 110 del 1975

    Normativa sulle armi richiamata tra i capi per i quali l'imputato era indagato; rientra nel compendio indiziario valutato dai giudici.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante prevista per reati di tipo mafioso; indicata per sottolineare che i reati contestati erano aggravati dalla normativa antimafia e dunque rilevanti nel giudizio sulla gravità degli indizi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sullo stupefacente; il giudizio precisa che alcune contestazioni (capi L e O) non erano oggetto del titolo cautelare, quindi escluse dalla valutazione della custodia cautelare.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio di garanzia; la Corte ha ritenuto che la condotta reticente dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante, può incidere nella valutazione della colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b

    Riferimento alla modifica dell'art. 314 c.p.p.; la Cassazione osserva che, anche dopo la modifica normativa, la giurisprudenza consente di considerare il comportamento reticente dell'indagato nella valutazione della colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di liquidazione equitativa e della valutazione se il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non ravvisata colpa tale da esonerare il pagamento equitativo e quindi ha imposto l'obolo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta 'ex ante' se l'indagato abbia con dolo o colpa grave concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità penale: non serve ricostruire il reato, ma verificare se le condotte hanno ingenerato nell'autorità il convincimento ragionevole di pericolo.
  • La successiva assoluzione o l'emergere di profili dubbi nel dibattimento non annulla automaticamente la sussistenza di grave colpa al momento della misura cautelare: rilevano gli elementi disponibili all'epoca della decisione cautelare.
  • Intercettazioni e frequentazioni ambigue con soggetti contigui alla criminalità organizzata possono, da sole, integrare elementi idonei a giustificare la custodia cautelare e a precludere l'indennizzo se valutate come indice di colpa grave.
  • Il comportamento reticente o non collaborativo dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia può essere considerato nel bilanciamento sulla colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo, purché vi sia nesso causale con la misura cautelare.
  • Non è sufficiente per il richiedente fondare il ricorso solo su esiti processuali favorevoli successivi: il ricorrente deve indicare elementi che dimostrino l'irrimediabile mancanza di motivazione o l'irragionevolezza delle valutazioni che all'epoca giustificarono la misura.

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