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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28763/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione. La decisione di merito aveva escluso l'aggravante delle più persone riunite limitatamente a un capo di imputazione, confermando il resto della condanna. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo: inosservanza di norme processuali sanzionata a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 179 e 525 c.p.p., sostenendo che la sentenza sarebbe stata deliberata da un collegio in parte diverso da quello che aveva partecipato all'udienza di discussione e conclusione, come emergerebbe dal raffronto tra l'intestazione della sentenza e il verbale d'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che dal verbale di udienza risultavano i giudici effettivamente presenti alla deliberazione e che la difformità rispetto all'intestazione della sentenza integrava un mero errore materiale nella sentenza-documento, non una nullità assoluta. Ha quindi affermato la prevalenza del verbale di udienza sulla intestazione della sentenza in caso di divergenza sui nominativi dei giudici. Poiché il ricorso era inammissibile, la Corte non ha potuto disporre direttamente la correzione dell'errore materiale, demandando la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per provvedervi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    è stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come parametro della dedotta nullità assoluta

  • art. 525 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di composizione del giudice che deve deliberare la sentenza dopo la partecipazione al dibattimento

  • art. 62 bis c.p.

    citato nel passaggio motivazionale sulla pena e sui limiti della prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva, ma non come oggetto del ricorso deciso

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La difformità tra i nominativi dei giudici indicati nell'intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale d'udienza, quando il collegio che ha deliberato coincide con quello che ha partecipato alla discussione, non integra nullità della decisione ma un errore materiale della sentenza-documento.
  • In caso di contrasto tra verbale d'udienza e intestazione della sentenza sulla composizione del collegio giudicante, prevale il verbale, che ha valenza probatoria primaria.
  • L'errore materiale relativo alla composizione del collegio può essere corretto con il procedimento di correzione dell'errore materiale; la Cassazione, però, in presenza di ricorso inammissibile non può provvedervi direttamente.
  • La deduzione di una nullità processuale deve confrontarsi con la reale portata dell'irregolarità: non ogni discrepanza formale tra sentenza e verbale comporta violazione dell'art. 525 c.p.p., se non risulta che la deliberazione sia avvenuta da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla trattazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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