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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in materia di IVA all'importazione e ravvedimento operoso. L'Agenzia ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 25169/2023, evidenziando che, a pagina 2, erano stati indicati in modo erroneo i numeri delle decisioni di merito richiamate: era stato riportato il numero della sentenza della CTR Campania, sezione staccata di Salerno, come 505/02/2019 depositata il 24.01.2019, anziché il numero corretto 7528/09/2018 depositata il 05.09.2018; analogamente, era stato indicato 4686/03/2017 per la sentenza della CTP di Salerno, anziché il numero corretto 4684/03/2017. La controparte, pur ritualmente intimata, non ha svolto difese. Il ricorso era quindi volto a ottenere l'emenda dell'errore materiale ai sensi delle norme sulla correzione dei provvedimenti del giudice.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, a pagina 2 della propria ordinanza n. 25169/23, le parole e i numeri "505/02/2019, depositata il 24.01.2019" fossero sostituiti con "7528/09/2018, depositata il 05.09.2018"; inoltre, il numero "4686/03/2017" doveva essere sostituito con il numero corretto della sentenza di primo grado, indicato nel corpo della decisione come 4684/03/2017. La Corte ha affermato che il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche davanti alla Cassazione, può essere attivato con ricorso della parte interessata ed è esperibile anche d'ufficio; nel caso concreto, essendo stato instaurato il contraddittorio con la controparte, l'emenda è stata disposta con ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    è richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo del provvedimento giudiziale

  • art. 288 c.p.c.

    è richiamato in combinazione con l'art. 287 c.p.c. per la correzione dei provvedimenti del giudice

  • art. 391-bis c.p.c., comma 1

    consente alla parte interessata di attivare il procedimento per ottenere la correzione di errori materiali o di calcolo anche nei provvedimenti della Cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    come riformato, conferma l'applicabilità del procedimento anche davanti alla Corte di cassazione

  • art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022

    è richiamato per la riforma dell'art. 391 c.p.c. e per il regime temporale applicabile

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    viene richiamato quale norma transitoria per l'applicazione della riforma al processo in corso

  • art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016

    è richiamato per affermare che la correzione può essere anche rilevata d'ufficio dalla Corte

  • L. n. 197/2016

    è menzionata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016

  • artt. 365 ss. c.p.c.

    sono richiamati per il rispetto del contraddittorio quando la correzione è chiesta con ricorso notificato alla controparte

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., quando si tratti di refusi, numeri di sentenza errati o altre inesattezze meramente formali.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Cassazione e può essere attivato dalla parte interessata con ricorso, senza che ciò comporti una modifica del contenuto decisorio della sentenza o ordinanza.
  • La correzione dell'errore materiale può essere anche rilevata d'ufficio dalla Corte; tuttavia, quando la parte propone ricorso per la correzione, deve essere instaurato il contraddittorio con la controparte.
  • La disciplina introdotta o modificata dalla riforma Cartabia si applica ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore, non sia ancora stata fissata l'adunanza camerale, secondo la regola transitoria richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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