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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16475/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che applicava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis). Il difensore ha contestato la gravita indiziaria, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Giuseppe Zaffonte e Luciano Impieri) fossero generiche e prive di riscontri e che le intercettazioni non dimostrassero un ruolo organizzativo dell'indagato. Si è rilevato altresi che l'unico atto concreto era la richiesta di un prestito usurario a Giuseppe Mondera, episodio che secondo la difesa sarebbe stato risolto per motivi di amicizia da Roberto Porcaro e quindi non indicativo di appartenenza al sodalizio. Con un secondo motivo si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la vetustà delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di elementi sintomatici idonei a dar corso alla presunzione di pericolosita ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perche veniva proposto con motivi non consentiti in questa sede, consistente nella mera reiterazione di censure gia valutate in sede di riesame senza un confronto critico e argomentativo delle ragioni del Tribunale. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la gravita indiziaria sulla base di plurime e convergenti risultanze: dichiarazioni di piu collaboratori (Impieri, Zaffonte, Abbruzzese), intercettazioni che documentano rapporti e compiti operativi, nonche condotte sintomatiche quali la gestione di una barberia usata come punto di incontro, l'accesso e la trasmissione di informazioni funzionali al sodalizio e la richiesta di un prestito usurario interpretata nel contesto come indice di vincolo fiduciario. Inoltre il Tribunale aveva giustificato la necessita della custodia cautelare anche esaminando l'inidoneita di misure alternative alla luce del contributo continuativo e della vicinanza ai vertici. Di conseguenza il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; la cancelleria e stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata nell'imputazione provvisoria: la Corte valuta la gravita indiziaria rispetto alla partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso basandosi sulla convergenza di dichiarazioni, intercettazioni e comportamenti concreti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione normativa di pericolosita sociale e all'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte osserva che il Tribunale ha motivato la misura anche prescindendo dalla presunzione, valutando l'inidoneita di misure alternative sulla base del contributo operativo dell'indagato

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria successivi alla condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non e consentito un riesame libero del merito: va dimostrato un vizio di diritto o una manifesta illogicita della motivazione, non basta proporre una diversa lettura dei fatti gia valutati.
  • La gravita indiziaria puo' fondarsi sulla convergenza di fonti diverse (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, elementi di contesto) anche se singoli elementi appaiono isolatamente generici.
  • La gestione di un'attivita commerciale utilizzata come punto di incontro e i contatti ripetuti con esponenti apicali sono indizi rilevanti di partecipazione associativa quando inseriti in un quadro di convergenza probatoria.
  • Singoli atti apparentemente estranei (es. richiesta di un prestito usurario) possono assumere rilievo indiziario se contestualizzati e interpretati insieme ad altre condotte e a interventi protettivi da parte di esponenti del sodalizio.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari puo' essere fondata sulla continuita del contributo operativo e sulla vicinanza ai vertici del gruppo; l'assenza di elementi di discontinuita nel vincolo associativo puo' giustificare la permanenza della misura cautelare.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso contro una misura cautelare in sede di legittimita' e' necessario articolare un confronto critico con la motivazione del giudice del riesame; la mera riproposizione di censure di merito e' inammissibile.

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