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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32519/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1982 e chiusa con decreto del 10 luglio 2018, non notificato né comunicato. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione del Ministero avverso il decreto del consigliere delegato che aveva riconosciuto l’indennizzo, ritenendo tardiva la domanda perché, trattandosi di procedura concorsuale, alla decorrenza del termine per proporre la domanda dovesse applicarsi il termine semestrale breve collegato alla novella dell’art. 327 c.p.c. La ricorrente ha censurato tale conclusione denunciando violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e delle norme fallimentari e transitorie richiamate, sostenendo che, per una procedura fallimentare pendente da epoca anteriore alle riforme del 2006-2007, il decreto di chiusura non notificato/comunicato diventasse definitivo solo decorso il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c.; solo da quel momento poteva iniziare a decorrere il termine semestrale per la domanda di equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per le procedure fallimentari cui non si applicano le novelle del 2006 e del 2007, in caso di omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento il provvedimento diventa definitivo soltanto decorso il termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., oltre la sospensione feriale, non potendosi applicare il termine semestrale ritenuto dalla Corte d’appello. È stata quindi cassata la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    È la norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione; la sua applicazione dipende dal momento in cui il provvedimento che chiude la procedura diventa definitivo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e del diritto all’equa riparazione.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della garanzia della ragionevole durata del processo.

  • art. 1117 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel mezzo di gravame, senza specifica statuizione autonoma nel testo.

  • art. 119 legge fallimentare

    Nella versione previgente alle riforme del 2006 e del 2007 resta applicabile alla fattispecie; la Corte costituzionale ha inciso sul suo secondo comma quanto alla decorrenza del termine di reclamo in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura.

  • art. 26 legge fallimentare

    È richiamato come disciplina del termine per il reclamo dopo la riforma; la Corte esclude che esso si applichi alle procedure concorsuali anteriori alle novelle in modo da ridurre il termine per la definitività del decreto di chiusura.

  • art. 150 D.Lgs. n. 5/2006

    Norma transitoria richiamata nel ricorso per sostenere l’inapplicabilità della riforma alle procedure pendenti.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    Norma transitoria richiamata nel ricorso, senza autonoma specificazione nel dispositivo di merito.

  • art. 30, comma 3, L. n. 87/1953

    Richiamato nel ricorso a supporto dell’efficacia della pronuncia costituzionale invocata.

  • art. 327 c.p.c.

    Per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma, il decreto di chiusura non comunicato diventa definitivo solo dopo il decorso del termine lungo annuale; da tale momento può farsi decorrere il termine per l’azione di equa riparazione.

  • Corte cost. n. 279/2010

    È richiamata per affermare che, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la decorrenza del termine di impugnazione non può essere ancorata alla sola pubblicazione.

  • Cass. civ. sez. I, n. 7218/2009

    Richiamata a sostegno della regola secondo cui, se il provvedimento non è comunicato, opera il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c.

  • Cass. n. 9321/2013

    Richiamata in senso conforme sull’applicazione del termine lungo in mancanza di comunicazione.

  • Cass. n. 3824/2019

    La Corte dichiara di non condividere l’impostazione ivi richiamata dalla difesa erariale, che valorizzava il diverso termine semestrale.

  • Cass. n. 8088/2019

    Richiamata come conforme al principio secondo cui, in assenza di comunicazione, il termine breve non decorre e rileva quello lungo annuale.

  • Cass. n. 21777/2016

    Richiamata in senso conforme.

  • Cass. n. 8816/2018

    Richiamata in senso conforme.

  • Cass. n. 19740/2020

    Richiamata in senso conforme.

  • Cass. n. 28496/2020

    Richiamata in senso conforme.

  • Cass. n. 4531/2021

    Richiamata in senso conforme.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari anteriori alle riforme del 2006 e del 2007, il decreto di chiusura non comunicato non può considerarsi definitivo in base al termine breve collegato alla riforma, ma solo dopo il decorso del termine lungo annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., oltre la sospensione feriale.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la decorrenza del termine di decadenza deve essere ancorata alla definitività del provvedimento che conclude la procedura presupposta; se manca la comunicazione del decreto di chiusura, la definitività va verificata secondo la disciplina generale del termine lungo.
  • Per le procedure concorsuali non assoggettate alla novella, non è consentito estendere retroattivamente il regime del termine breve introdotto dalla riforma fallimentare per anticipare la definitività del decreto di chiusura.
  • In caso di omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la regola generale dell’art. 327 c.p.c. prevale sulla disciplina del reclamo speciale, poiché il procedimento di chiusura resta interno alla procedura fallimentare già pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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