Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kaddaf Mbarek per essere il reato estinto per prescrizione. L'annullamento è limitato al solo ricorrente, non essendo i motivi estendibili al coimputato non ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato, consentendo quindi l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione. In tale contesto la Corte ha preso atto dell'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata, maturata il 4 novembre 2018, tenendo conto anche della sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Il motivo non è estendibile al coimputato non ricorrente.
Norme richiamate
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4
La Corte ha computato la sospensione di 64 giorni prevista dalla norma nel calcolo dei termini di prescrizione, determinando l'estinzione del reato il 4 novembre 2018.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 (giurisprudenza citata)
Richiamata come principio che consente di valutare la possibilità di instaurare un valido rapporto di impugnazione anche quando il motivo non sia manifestamente infondato; la Corte si è avvalsa di tale orientamento per ammettere il motivo di ricorso.
Massime di principio
- La mancata motivazione circa l'applicazione di circostanze attenuanti o benefici di legge può non essere considerata "manifestamente infondata" e dunque può costituire valido motivo di impugnazione in Cassazione.
- Le sospensioni legislative dei termini (es. art. 83 D.L. 18/2020) vanno computate nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche quando la contestazione risale a periodi precedenti alla misura.
- Se la prescrizione estingue il reato solo nei confronti del ricorrente, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio limitatamente a quel soggetto, senza effetti automatici sul coimputato non ricorrente.
- Quando la decisione rileva l'estinzione per prescrizione, il giudice di legittimità può pronunciare annullamento senza rinvio (decisione definitiva) per il soggetto interessato.
- In impugnazione è decisivo indicare e motivare specifiche violazioni (es. omissione di attenuanti): anche questioni che sembrino di dettaglio possono portare a riforma o ad estinzione per prescrizione se incide il computo dei termini.
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