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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15159/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Katro ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza n. 884/2003 del Tribunale di Bari (anni 6 di reclusione ed €20.000 di multa, ridotta da anni 9 ex art. 62-bis c.p.), alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di 8 anni invece di 6 per determinati reati da sostanze c.d. "pesanti". La Corte d'appello ha rigettato la richiesta ritenendo che la pena irrogata (anni 9 di base, poi ridotta) non fosse influenzata dalla modifica del minimo edittale perché era stata fissata sopra il precedente minimo (8 anni). Katro ha impugnato per cassazione per violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 132 e 133 c.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che il trattamento penale doveva essere adeguato al nuovo quadro normativo dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, comporti l'illegalità del trattamento sanzionatorio quando sussiste una differenza oggettiva tra il quadro normativo vigente al tempo della decisione/accordo sulla pena e quello ripristinato dalla Corte costituzionale. Ne consegue l'obbligo, da parte del giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena in favore del condannato (applicando il principio della "flessibilità" del giudicato) e di motivare adeguatamente la nuova determinazione, soprattutto quando la pena rideterminata si avvicini a quella originaria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    parte in cui prevedeva come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte che fissava il minimo edittale in 8 anni per talune condotte: tale declaratoria modifica il quadro sanzionatorio applicabile e, se la pena non è stata interamente eseguita, impone la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • codice penale, art. 132

    Riferimento alle norme sulla determinazione della pena; invocate nella prospettiva che la rideterminazione debba rispettare i criteri di proporzione e commisurazione tra fatto e pena.

  • codice penale, art. 133

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena e alle circostanze applicabili; usato per sostenere la necessità di motivare la nuova determinazione alla luce del nuovo quadro normativo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 nella parte che prevedeva il minimo edittale di 8 anni per le sostanze delle tabelle I e III

    Ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni per le "droghe pesanti", determinando la necessità di rivedere le pene non ancora completamente eseguite che erano state determinate con riferimento al precedente minimo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014

    Rilevata perché ha avuto effetto sulla configurazione del testo normativo antecedente alle modifiche del 2005 e influisce sulla ricostruzione storica del quadro sanzionatorio cui riferirsi.

  • Cassazione, Sez. U., n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principio consolidato della "flessibilità" del giudicato: se dopo sentenza irrevocabile interviene una declaratoria di incostituzionalità di norma che incide sul trattamento sanzionatorio e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminarla a favore del condannato.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma che incide sul regime sanzionatorio (anche se diversa dalla norma incriminatrice), e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato.
  • L'illegalità della sanzione deriva dall'oggettiva discrepanza tra il quadro normativo applicato al momento della condanna (o dell'accordo) e quello successivamente restaurato dalla Corte costituzionale; non basta che la pena sia formalmente superiore al nuovo minimo per escludere la rideterminazione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di rinnovare il giudizio di proporzione sostanziale tra la condotta e la sanzione e di motivare compiutamente la rideterminazione, con maggior rigore motivazionale quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella originaria.
  • Richiami a criteri generici di "adeguatezza" o alla sola conformità formale della pena al minimo originario non sono sufficienti: serve un'analisi concreta e motivata della portata lesiva della condotta e della sua commisurazione al rinnovato quadro normativo.
  • La tutela è condizionata al fatto che la pena non sia stata integralmente eseguita; se già interamente scontata, la possibilità di rideterminazione trova limiti pratici.

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