Cassazione Penale, Sentenza n. 3120/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura di Innsbruck che richiedeva la consegna per plurimi delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione di denaro contraffatto) commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi nel 2023. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e di alcune disposizioni della legge n.69/2005 come modificate dal d.lgs. n.10/2021, lamentando che per il MAE l'autorità italiana non può valutare i gravi indizi di colpevolezza e che l'autorità richiedente non è onerata di allegare le fonti di prova che, a suo dire, escluderebbero la responsabilità (perizia fonica e impronte); 2) questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 25 Cost. relativa all'art.18-bis, comma 1, lett. a) della legge n.69/2005 che, a suo dire, introduce un potere discrezionale quando i reati siano stati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ledendo il principio di obbligatorietà dell'azione penale; 3) vizio di motivazione rispetto alla indicazione del numero di reati nel MAE, dopo integrazione da parte dell'autorità austriaca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto infondate le questioni costituzionali per non avere il ricorrente fondato adeguatamente le censure e per avere omesso presupposti giuridico-fattuali essenziali, richiamando il quadro dei Trattati europei e la Decisione quadro 2002/584/GAI che impongono il principio del mutuo riconoscimento. Ha osservato che la norma nazionale (legge n.69/2005 e d.lgs. n.10/2021) recepisce obblighi sovranazionali e che il motivo di rifiuto per territorialità non era documentato, atteso che non risultava instaurato un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti. Sul punto terzo ha ritenuto che la Corte di appello aveva richiesto integrazioni e ricevuto la nota del Ministero della Giustizia del 19/10/2023 con i reati dettagliati, rendendo generica l'eccezione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 3
Richiamato dal ricorrente per censurare presunte disuguaglianze nel trattamento processuale; la Corte non ha ritenuto che la disciplina del MAE integri una violazione dell'art.3 ove applicata nel contesto degli obblighi europei.
Costituzione italiana, art. 24
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le norme sul MAE non ledano il diritto di difesa atteso il principio del mutuo riconoscimento e gli oneri di verifica formale spettanti all'autorità italiana.
Costituzione italiana, art. 25
Richiamato in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul presunto potere discrezionale previsto dall'art.18-bis della legge n.69/2005, rilevando l'assenza di un procedimento italiano effettivo che giustificasse il rifiuto.
Legge n.69 del 2005 (attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI)
Norma di recepimento del Mandato di Arresto Europeo; la Corte l'ha interpretata come attuazione di obblighi sovranazionali di mutuo riconoscimento, delimitando i margini di sindacato italiano ai controlli formali e ai motivi di rifiuto espressamente previsti.
Decreto legislativo n.10 del 2021
Modifica della disciplina nazionale sul MAE; la Corte ha ritenuto che la modifica sia coerente con gli obblighi derivanti dai Trattati e dalla Decisione quadro e non costituisca violazione costituzionale in difetto di argomentazione specifica.
Art. 18-bis, comma 1, lett. a) legge n.69/2005
Prevede il rifiuto facoltativo per i casi di territorialità; la Corte ha sottolineato che tale disposizione mira a regolare i conflitti di giurisdizione e che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un procedimento italiano che rendesse applicabile il rifiuto.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Fonte sovranazionale che impone il principio del mutuo riconoscimento; la Corte ha richiamato il suo carattere vincolante e la necessità di limitare il sindacato nazionale ai casi espressamente previsti dalla decisione quadro.
Codice di procedura penale, artt. 705 comma 1 e 706
Norme indicate dal ricorrente per confronto con l'estradizione passiva (possibilità di valutazione di merito); la Corte ha distinto il regime del MAE, sottolineando il diverso quadro sovranazionale che limita il sindacato italiano sui gravi indizi.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure generiche e apodittiche sulla legittimità costituzionale della disciplina del MAE sono di norma inammissibili: bisogna indicare presupposti fattuali e norme specifiche con argomentazione puntuale.
- Il sistema del Mandato di Arresto Europeo si inscrive nel principio del mutuo riconoscimento fra Stati membri e limita il sindacato dell'autorità nazionale ai controlli formali e ai motivi di rifiuto espressamente previsti dalla Decisione quadro; non è luogo per un ampio accertamento di merito sull'esistenza di prove.
- Per invocare il rifiuto per 'territorialità' ai sensi dell'art.18-bis è necessario dimostrare l'esistenza di un procedimento penale effettivamente instaurato in Italia per gli stessi fatti; mere ipotesi o congetture non sono sufficienti.
- Discrepanze o errori formali nel numero dei reati indicati nel MAE possono essere superati mediante richiesta di integrazione all'autorità richiedente; una volta ricevuta integrazione chiara, le obiezioni generiche perdono efficacia.
- Chi impugna una decisione di consegna deve allegare e provare elementi concreti che dimostrino la violazione di diritti fondamentali o l'insussistenza dei presupposti di legge; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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