Sentenza n. 25/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento orale del Questore per presunte condotte persecutorie, relativo verbale di notificazione e atti del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009, deducendo, con il primo motivo, l'insussistenza di un comportamento persecutorio o minaccioso idoneo a ingenerare nella controinteressata ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita. Ha sostenuto che i fatti, in parte confermati, fossero privi di intento intimidatorio e avessero natura conviviale, scherzosa o goliardica, lamentando travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto l'illegittimità del procedimento per mancata audizione di tutti i testi indicati, omessa o incompleta valutazione delle memorie e della documentazione prodotte e violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Nel procedimento amministrativo il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio, chiesto l'accesso agli atti, ottenuto una proroga e presentato memorie difensive; la Questura aveva poi ascoltato la richiedente e vari testimoni.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento del Questore come misura preventiva, cautelare e ampiamente discrezionale, diretta a dissuadere dalla reiterazione di condotte persecutorie o violente. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'evidente carenza dei presupposti di fatto e della manifesta irragionevolezza o sproporzione. Ai fini dell'ammonimento non è necessaria la prova piena del reato di atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e plausibile, formato sulla base degli elementi acquisiti e delle massime di esperienza. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, fondato su condotte reiterate, minacciose e moleste, nonché sugli effetti riferiti dalla persona offesa, e ha escluso la necessità di un accertamento probatorio analogo a quello penale o dell'audizione di tutti i testimoni indicati dall'interessato. Ha inoltre rilevato che le difese del ricorrente erano state considerate e che l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, purché la motivazione finale dimostri che le deduzioni siano state complessivamente esaminate e non introduca elementi nuovi. Le ricostruzioni soggettive circa il movente o il carattere scherzoso delle condotte non sono state ritenute idonee a superare la valutazione amministrativa dei fatti, che il ricorrente aveva sostanzialmente confermato. Le spese sono state compensate; la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38
Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. [...] Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
L'ammonimento è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive; per la sua adozione è sufficiente un quadro indiziario attendibile e plausibile circa condotte persecutorie, senza la prova piena del reato né un accertamento probatorio secondo gli standard del processo penale.
art. 612-bis c.p.
condotte reiterate, minacce o molestie atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita
Le condotte che costituiscono il presupposto sostanziale dell'ammonimento sono, in via generale, quelle corrispondenti alla fattispecie degli atti persecutori; in sede amministrativa è tuttavia sufficiente una valutazione indiziaria della loro plausibilità e idoneità.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il procedimento di ammonimento è stato avviato con comunicazione all'interessato, consentendogli la partecipazione e la presentazione di memorie difensive.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica di ogni deduzione dell'interessato; è sufficiente una motivazione complessiva e logica, dalla quale emerga che le osservazioni siano state considerate, senza introduzione di elementi nuovi non previamente comunicati.
art. 82, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La liquidazione dell'onorario e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto, non essendo stata presentata la nota dei compensi.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive, sicché il suo presupposto non richiede l'accertamento pieno del reato di atti persecutori, ma un quadro indiziario attendibile e plausibile circa la reiterazione di minacce o molestie e la loro idoneità a produrre gli effetti previsti dalla fattispecie penale.
- Nell'adozione dell'ammonimento il Questore dispone di ampia discrezionalità; il giudice amministrativo può sindacare la misura soltanto in presenza di evidente carenza dei presupposti fattuali, manifesta irragionevolezza, abnormità o sproporzione.
- L'istruttoria del procedimento di ammonimento non deve necessariamente riprodurre l'accertamento probatorio del processo penale: l'amministrazione non è tenuta ad ascoltare tutti i testimoni indicati dall'interessato quando gli elementi già acquisiti consentano, con adeguato grado di attendibilità, di formare il convincimento sulla sussistenza dei presupposti della misura.
- La motivazione del provvedimento conclusivo non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; è sufficiente che consideri complessivamente le difese e che esponga una motivazione logica, congrua e priva di elementi nuovi non previamente comunicati.
- La valutazione di legittimità dell'ammonimento riguarda la plausibilità e l'attendibilità oggettiva delle condotte e dei loro effetti, non l'accertamento delle intime motivazioni dell'autore né la qualificazione soggettiva dei comportamenti come scherzosi o privi di intento intimidatorio, quando i fatti rilevanti risultino sostanzialmente confermati.
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