Ordinanza n. 395/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di trasferimento a domanda e a proprie spese da una casa circondariale a un'altra sede penitenziaria, con decorrenza immediata e successivo tirocinio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia, adottato dalla Direzione Generale del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e notificato nel dicembre 2025, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma precisa che il trasferimento è avvenuto a domanda e a spese del dipendente, senza oneri per l'Amministrazione, con decorrenza immediata e previsione di un tirocinio di tre mesi finalizzato all'attribuzione dell'incarico tabellare di bordo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede sommaria ha rilevato che il ricorso non presentava profili di fondatezza immediatamente apprezzabili con evidenza. Ha inoltre ritenuto che il periculum in mora fosse dedotto in modo del tutto generico e non potesse essere presunto sulla base degli elementi allegati; tale carenza era di per sé sufficiente a impedire la concessione della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla non immediata evidenza del fumus boni iuris e alla necessità di una deduzione concreta del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta quando il ricorso non evidenzi, già a un esame sommario, profili di fondatezza immediatamente apprezzabili.
- Il periculum in mora deve essere allegato mediante argomentazioni concrete e specifiche; non può essere presunto in assenza di elementi idonei a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
- La carenza di una deduzione specifica del periculum in mora è sufficiente, di per sé, a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una definita valutazione negativa di tutti gli ulteriori profili della controversia.
Come è indicizzato
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