Ordinanza n. 322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per le Marche, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti, riguardante un diniego di assegnazione temporanea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche, Sezione Prima, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di assegnazione temporanea
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della difesa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. In sede cautelare ha valorizzato, mediante due motivi di gravame, la notevole scopertura organica dell’incarico ricoperto dall’interessato presso la sede di appartenenza e l’assenza, nella sede di destinazione, della posizione organica di Operatore per le Comunicazioni Operative. Il testo non espone ulteriori dettagli sui motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare del Ministero, riservando la valutazione sulla fondatezza dei motivi d’appello alla fase di merito. Ha ritenuto insussistente il danno grave e irreparabile, non adeguatamente prospettato dall’Amministrazione, anche perché la sentenza impugnata non disponeva direttamente l’assegnazione, ma demandava all’Amministrazione di rideterminarsi celermente sulla domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base normativa per la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera prospettazione di censure sulla fondatezza della sentenza non è sufficiente.
- La domanda cautelare deve indicare in modo specifico il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza; la sua mancata o generica prospettazione giustifica il rigetto dell’istanza.
- Il danno cautelare può difettare quando la sentenza impugnata non impone direttamente una prestazione definitiva, ma ordina all’amministrazione di riesaminare celermente l’istanza dell’interessato, lasciando impregiudicata la successiva determinazione amministrativa.
Come è indicizzato
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