Sentenza n. 892/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a) della determina del Direttore Generale dell’AGER n. 11 in data 10 gennaio 2024, avente a oggetto: “Impianto CDR (ora CSS) sito in Cavallino (LE). Determinazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023”; b) della determina del Direttore Generale dell’AGER n. 13 del 10 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Revisione Istat per gli anni 2022 e 2023”; c) della determina del Direttore Generale dell’AGER n. 14 del 10 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Determinazione della tariffa di conferimento a seguito di chiusura della discarica di servizio/soccorso e procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2022-2023”; d) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determine AGER nn. 11, 13 e 14 del 10 gennaio 2024, concernenti la determinazione e la revisione delle tariffe relative a impianti e servizi di gestione dei rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni di Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Carmiano hanno impugnato le determine AGER nn. 11, 13 e 14 del 10 gennaio 2024, relative alla determinazione e revisione delle tariffe per il trattamento e il conferimento dei rifiuti presso impianti situati nella provincia di Lecce, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti o consequenziali. Nel corso del giudizio, AGER ha approvato uno schema di accordo transattivo con i gestori degli impianti, prevedendo la rateizzazione quadriennale senza interessi degli effetti economici degli adeguamenti tariffari, dal 2024 al 2027. I Comuni ricorrenti hanno approvato tale schema e sottoscritto gli accordi transattivi con i gestori, depositando la relativa documentazione e dichiarando che la sopravvenienza aveva fatto venir meno l'interesse a coltivare il ricorso e a ottenere una pronuncia di merito. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati dal Tribunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla richiesta espressa dei Comuni ricorrenti e richiamando il principio dispositivo. La sottoscrizione degli accordi transattivi e la conseguente rateizzazione degli adeguamenti tariffari hanno fatto venir meno l'interesse attuale a una pronuncia di annullamento delle determine impugnate. Non è stata quindi esaminata la legittimità sostanziale degli atti tariffari né sono stati decisi nel merito eventuali motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessiva evoluzione della vicenda.
Massime di principio
- La sottoscrizione, nelle more del giudizio, di accordi transattivi idonei a regolare gli effetti economici dell'atto impugnato può determinare il venir meno dell'interesse attuale del ricorrente alla decisione di merito e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza è documentata, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità del ricorso in conformità al principio dispositivo, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla complessiva evoluzione della vicenda processuale e dall'intervenuta definizione transattiva degli effetti economici controversi.
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